REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN VISTA

12/04/2007

Il 30 marzo scorso si è svolto a Roma il convegno “Appalto integrato, project financing, dialogo competitivo, ruolo del responsabile del procedimento: l’evoluzione della normativa sugli appalti pubblici e il punto di vista dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”, organizzato da Unitel (Unione nazionale italiana tecnici enti locali). Al convegno che ha avuto come relatori: Bernardino Primiani, presidente Unitel, Giuseppe Chiné, Maurizio Ciccone e Carlo Cresta, dirigenti del servizio ispettivo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; Giovanna Pari, dirigente dell’Osservatorio dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è stato annunciato che in autunno arriverà il regolamento attuativo del codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006.
Il consigliere Chiné ha detto la sua sul nuovo regolamento di attuazione e si é soffermato sulla complessità di un giurista a cercare di decodificare un codice così complesso formato da numerosissimi articoli e che allo stesso tempo saranno ancora di più nel regolamento di attuazione che dovrà essere pronto nel prossimo autunno.

Dalla lettura combinata dell’articolo 5 (Regolamento e Capitolati), dell’articolo 196 e dell’articolo 253 (Norme transitorie) del nuovo Codice dei contratti si comprende che il Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 ed il Capitolato di cui al D.M. n. 145/2000 dovrebbero essere messi in pensione non appena sarà pronto il nuovo Regolamento che dovrebbe essere adottato entro l’1 luglio 2007 e dovrebbe entrare in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ma vediamo di precisare alcuni aspetti.
Il Regolamento deve essere riscritto in alcune parti per adattarlo:
  • alle modifiche introdotte dal nuovo Codice degli appalti;
  • per estenderlo anche a servizi e forniture, nonché ai settori esclusi;
  • per inserire all’interno dello stesso le norme relative ai requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici previsti nella vecchia normativa all’interno del DP.R. n. 34/2000.
Comunque, la struttura di base dello stesso sarà identica a quella del precedente Regolamento e dovrà dettare le disposizioni di attuazione ed esecuzione del codice, in riferimento a:
  • programmazione dei lavori pubblici;
  • rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
  • competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
  • progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
  • forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
  • modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l’Osservatorio;
  • requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
  • procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
  • direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
  • procedure di esame delle proposte di variante;
  • ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
  • quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente;
  • norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
  • modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
  • tenuta dei documenti contabili;
  • modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
  • collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.
Il nuovo Regolamento dovrebbe essere operante dopo circa 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice (1 luglio 2006) in quando la sua emanazione è prevista entro un anno dall’entrata in vigore del Codice stesso mentre entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Vale la pena, però, ricordando l’articolo 196 del nuovo Codice, precisare che per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento continuano ad applicarsi il precedente Regolamento di cui al DPR n. 554/1999, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al nuovo codice, dovranno essere contenute nel nuovo Regolamento, ovviamente nei limiti di compatibilità con il codice.

Relativamente, poi, al Capitolato generale d’appalto né nell’articolo 5 né nell’articolo 253 viene stabilito il termine entro cui lo stesso deve essere emanato mentre viene precisato che fino all’adozione del nuovo Capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.
Dalla lettura combinata dell’articolo 5 comma 8 e dell’articolo 253, comma 3 sembra che il Capitolato generale in atto in vigore (D.M. 145/2000) o quello nuovo che dovrà essere definito con successivo decreto ministeriale potranno essere applicati soltanto se espressamente richiamati nei bandi.
Le stazioni appaltanti possono, poi, adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del nuovo codice unico e del nuovo Regolamento precisando che i capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.

Per quanto concerne gli appalti nel settore della Difesa, così come disposto dall’articolo 196 del nuovo codice unico entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo codice sarà adottato apposito regolamento in armonia con il codice, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare e per la disciplina attuativa dei contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (articolo 17 del nuovo codice).
Il regolamento disciplinerà, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
Il regolamento entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione e fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti (D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170), nei limiti di compatibilità con il nuovo codice.

A cura di Paolo Oreto


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