È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
del 3/04/2007, n. 19, la Legge Regionale del 28 marzo 2007, n. 4
recante le “Norme in materia di gestione, trasformazione,
riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
Il principio fondamentale sulla quale si basa la Legge Regionale è
la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei
rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di
salvaguardia dell’ambiente e del territorio assicurando il rispetto
dei principi di equità tra territori e generazioni. Si ispira,
altresì, al conseguimento dell’obiettivo
“Rifiuti zero”
attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla
normativa nazionale. La legge, in attuazione della normativa
nazionale vigente:
- a) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio
regionale;
- b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale,
disciplinandone l’organizzazione e le modalità di svolgimento;
- c) determina, in applicazione dei principi di decentramento
funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di
cui all’articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti
amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle
province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi
realizzati, come disciplinate dalla presente legge.
Inoltre si adatta ai principi di economicità, efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa e assicura le massime garanzie
di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia
dei valori naturali e paesaggistici escludendo dallo smaltimento
dei rifiuti le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale
in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Le finalità che persegue la legge sono:
- a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti;
- b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al
recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra
azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria;
- c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il
recupero e l’utilizzo produttivo conseguendo l’obiettivo della
minimizzazione dell’impatto ambientale connesso allo
smaltimento;
- d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la
pericolosità dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal
relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità
superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti
ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei
rifiuti responsabilizzando, mediante attività concertative a scala
territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione
attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione e
aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
- f) promuovere l’utilizzo di strumenti economici,
bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale -norme
ISO ed EMAS- nonché dei sistemi di qualità quali lo sviluppo del
marchio di qualità ecologica -ECOLABEL- volti a promuovere prodotti
con un minore impatto sull’ambiente contribuendo a un uso
efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione
dell’ambiente;
- g) garantire in linea generale l’autosufficienza regionale in
conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito
territoriale ottimale -ATO- e di compensazione di cui agli articoli
15 e 29 ;
- h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso la
promozione di strumenti quali Green Public Procurement -GPP-;
- i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni
istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in
conformità ai principi di sussidarietà e solidarietà territoriale,
fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti
territoriali sovracomunali, riservati alla regione;
- l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei
rifiuti criteri che valorizzano le capacità e le competenze
tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti
stessi;
- m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e
garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore
secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
- n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle
conoscenze e delle capacità di intervento e regolamentare le fasi
fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione
organica da rifiuto;
- o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati
dell’inquinamento -IPPCovvero per i settori di interesse prevedere
il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione
dei rifiuti;
- q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti
inquinati di interesse regionale.
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