Come indicato dai principi comunitari ma anche dal D. Lgs.
163/2006, le stazioni appaltanti possono affidare incarichi di
prestazione d’opera per lo svolgimento di un incarico ed incrichi
di progettazione di importo inferiore ai 100.000 euro solo dopo
aver effettuato una selezione e quindi aver pubblicizzato il bando,
evidenziando le competenze richieste, i criteri valutativi e quindi
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Questo in teoria.
Nella vita reale troppo spesso vengono dimenticati quei principi
che dovrebbero contraddistingue un paese civile e troppo spesso
vengono calpestati i diritti di coloro i quali, pur possedendo le
capacità, non riescono ad andare avanti per cause “esterne” e
“inesorabili”.
Fortunatamente, qualche volta vengono riconosciuti i diritti dei
lavoratori.
E’ quanto accaduto in Puglia dopo che una professionista ha
presentato ricorso ad un provvedimento di una amministrazione
pubblica per il conferimento di un incarico professionale,
denunciando la violazione delle disposizioni di cui all’art. 12
della L. n. 241/1990 (nella parte in cui impone alle P.A. di
predeterminare e rendere noti tempestivamente i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi
nell’attribuzione a privati di benefici economici di qualsiasi
genere) e dell’art. 32 della L. n. 248/2006, recante la conversione
in legge del D.L. n. 223/2006 (il quale, dopo aver stabilito
precisi limiti al conferimento di incarichi di collaborazione
esterna da parte delle P.A. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, impone
ogni caso alle stesse Amministrazioni di procedere a valutazioni
comparative prima di conferire gli incarichi stessi).
Come stabilito dal tribunale con sentenza 494/2007, in base
all’art. 32 del decreto Bersani, il conferimento di incarichi di
collaborazione esterna da parte delle P.A. (ivi inclusi gli enti
locali e le Aziende sanitarie) deve avvenire previo esperimento di
procedure para-selettive e non già in base alla sola valutazione di
idoneità del prescelto (quindi non si tratta di incarichi che
possono essere conferiti
intuitu personae). Non c’è dubbio
che il citato art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n.
248/2006, imponga alle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli
enti locali, di procedere a valutazioni comparative prima di
conferire incarichi di collaborazione esterna, nei limiti in cui
questi sono ammissibili. La norma in effetti ha modificato in parte
l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui le disposizioni predette
si applicano anche agli enti locali, ai sensi dell’art. 1, ultimo
comma, del T.U. n. 165/2001. In effetti, dalla documentazione
esibita in giudizio non risulta né l’avvenuta pubblicizzazione di
un bando o avviso relativo al conferimento dell’incarico per cui è
causa, né la predisposizioni di criteri valutativi, né, infine,
l’osservanza dei criteri a cui l’Amministrazione asserisce di
essersi attenuto (ordine cronologico delle domande pervenute e
valutazione dei curricula).
Per queste motivazioni, il ricorso è stato accolto.
La speranza è che altri casi di questo genere siano tempestivamente
denunciati e segnalati alle Autorità competenti.
© Riproduzione riservata