Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della
Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 è stata pubblicata la
legge 10 luglio 2015 n. 13 recante “
Norme per favorire il
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri
storici".
La legge intende favorire la tutela, la valorizzazione e la
rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici ubicati
nella Regione, attraverso norme semplificate, anche con riferimento
alle procedure, riguardanti il recupero del relativo patrimonio
edilizio esistente ed pr segue la finalità di incentivare la
rigenerazione delle aree urbane degradate nelle caratteristiche e
peculiarità originarie
La legge è costituita dai seguenti 6 articoli:
- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Deefinizione delle tipologie edilizie dei
centri stotici
- Art. 3 - Studio di dettaglio
- Art. 4 - Interventi ammessi e modalità di
attuazione
- Art. 5 - Norme di carattere generale
- Art. 6 - Disposizioni finali
Nell’articolo 4 viene precisato che gli interventi ammessi sono i
seguenti:
- manutenzione ordinaria degli edifici per tutte le
tipologie, mediante comunicazione di inizio attività
accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da
documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato, ad
eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli
10, 12, 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- manutenzione straordinaria degli edifici per tutte le
tipologie, mediante comunicazione di inizio attività
accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da
documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato ad
eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli
10, 12, 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
- restauro e risanamento conservativo degli edifici per
tutte le tipologie qualificate di cui alle lettere b), c), d), e),
f) dell’articolo 2 della legge mediante comunicazione di inizio
attività accompagnata da progetto redatto da un tecnico
qualificato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai
sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo n.
42/2004;
- ristrutturazione edilizia per tutto il patrimonio
edilizio non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle
lettere a), b), h), i) dell’articolo 2 della legge, previa
acquisizione della concessione edilizia;
- ristrutturazione edilizia parziale riguardante i
prospetti ovvero le coperture degli edifici: è ammessa su tutto il
patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente
qualificato di cui alle lettere h) e i) dell’articolo 2 della
legge, mediante acquisizione della concessione
edilizia;
- ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione per tutto il patrimonio edilizio di base non
qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b),
h), i) dell’articolo 2 della legge, previa acquisizione della
concessione edilizia;
- ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione con modifica della sagoma coerente con la
tipologia dell’intorno: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio
di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle
lettere a), b), h), i) dell’articolo 2 della legge, previa
acquisizione della concessione edilizia;
- accorpamento di più unità edilizie ovvero di unità
immobiliari per tutto il patrimonio edilizio di base mediante
comunicazione di inizio attività accompagnata da una relazione
tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato;
- ristrutturazione urbanistica consistente in una
sommatoria organica di manutenzioni, ristrutturazioni edilizie,
accorpamenti e demolizioni per la realizzazione di nuove
costruzioni.
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