Dall’1 ottobre 2015 non ci saranno più disomogeneità nella
valutazione delle performance di un edificio o di una unità
immobiliare milanese piuttosto che agrigentina.
Con la pubblicazione dei 3 decreti ministeriali del 26 giugno 2015,
firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico
Federico Guidi
e dai suoi colleghi di altri quattro Ministeri (Ambiente, Difesa,
Infrastrutture e Semplificazione), si è, infatti, messa la parola
fine (almeno in parte) al problema della normativa “a macchia di
leopardo” che ha reso difficile la vita dei professionisti che si
occupano di prestazione energetica. La novità più interessante
riguarda l’obbligo di adeguamento alla normativa nazionale anche
per le regioni “virtuose” che negli anni avevano anticipato il
legislatore con regole “ad hoc” che avevano però causato forti
diversità applicative in ambito energetico con l’effetto di rendere
di difficile la lettura dell’attestato passando da regione a
regione.
I nuovi decreti
I tre nuovi decreti, pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, sono i seguenti:
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto
“prestazioni”)
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto
“requisiti”)
- D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d.
decreto “linee guida”)
Un’altra delle novità più interessanti riguarda il calcolo della
prestazione energetica che terrà conto oltre che del fabbisogno
richiesto per garantire il riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria, anche di tutti quelli che riguardano il
raffrescamento, la ventilazione e, per gli immobili ad uso non
residenziale, anche l’illuminazione e i sistemi di trasporto.
A differenza dell’attuale attestato, il nuovo APE conterrà delle
“innovazioni comunicative” che lo renderanno di più facile
comprensione anche ai non addetti ai lavori. L’utilizzo di icone ed
“emoticon” aiuteranno gli utilizzatori finali a comprendere meglio
la prestazione energetica del proprio edificio/abitazione.
All'interno dell'APE, infatti, oltre alla classe energetica, è
stato previsto l'inserimento di un nuovo indicatore della
prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto
degli impianti presenti. Tale informazione è fornita nella prima
pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del
livello di qualità, come di seguito riportato:
La nuova classificazione
Le nuove linee guida introducono una
scala di classificazione
della prestazione energetica degli immobili formata da 10
classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al
meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli
edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale
non rinnovabile EP
gl,nren:
Sopralluogo obbligatorio
Altro punto interessante è la definizione delle procedure da
svolgere per poter redigere l'attestazione energetica
dell'immobile. Le nuove linee guida, infatti, definiscono le
seguenti operazioni da svolgere “obbligatoriamente”;
- l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo
obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto,
finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione
energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi
energetica, per l'individuazione degli interventi di
riqualificazione energetica che risultano economicamente
convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle
caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche
caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se
disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e
la determinazione della prestazione energetica relativamente a
tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in
base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il
miglioramento della prestazione energetica in relazione alle
soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
Ricordiamo che sui tre nuovi decreti, ed in particolare su quello
che definisce gli
schemi e le modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto per nuove
costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di
riqualificazione energetica, si era espresso il
Consiglio
Nazionale degli Ingegneri che, in un articolo pubblicato sulle
nostre pagine, ha fatto una
amarissima considerazione in
merito alla scarsa partecipazione della categoria alla definizione
del decreto (
leggi articolo).
In allegato il testo dei tre decreti in versione integrale
unitamente a tutti gli allegati, le linee guida nazionali e le
appendici relative rispettivamente alle esclusioni ed ai Format
sull'APE sulla Qualificazione e sugli Annunci.
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