La
Corte di Cassazione sezione III, con la
sentenza n.
17129 del 24 aprile 2015 ha stabilito che in
zona sottoposta
a vincolo paesaggistico in tema di violazioni edilizie, ai fini
della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la
sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza
concessione edilizia, integra il requisito dell'attualità del
pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o
meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi
all'equilibrio urbanistico perdurano e sono, anzi, aggravati
dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
La Corte di Cassazione è intervenuta a seguito della ricorso del
Procuratore della Repubblica di Ravenna in riferimento all’odinanza
dell'8 maggio 2014 il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice
del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo
emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna le opere edilizie
abusivamene realizzate.
Nella sentenza in argomento la Corte di Cassazione, precisa che,
anche nel caso di ultimazione dei lavori, si tratta di un reato
permanente che legittima il sequestro preventivo delle opere
edilizie realizzate in zona sottoposta a vincolo perché
l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel
tempo e ne aggrava le conseguenze.
I Giudici della Corte di Cassazione, in definitiva, nella sentenza
in argomento, precisano che
le opere realizzate abusivamente
determinano e radicano il danno all'ambiente ed al quadro
paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare ed
aggiungono che nessun rilievo assume una eventuale ultimazione
delle opere, in quanto il rischio di offesa al territorio ed
all'equilibrio ambientale, a parte l'effettivo danno al paesaggio,
perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della
costruzione ultimata.
A cura di
Ilenia Cicirello
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