Opere abusive in zona vincolata: Legittimo il sequestro preventivo

24/08/2015

La Corte di Cassazione sezione III, con la sentenza n. 17129 del 24 aprile 2015 ha stabilito che in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza concessione edilizia, integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono, anzi, aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.

La Corte di Cassazione è intervenuta a seguito della ricorso del Procuratore della Repubblica di Ravenna in riferimento all’odinanza dell'8 maggio 2014 il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna le opere edilizie abusivamene realizzate.
Nella sentenza in argomento la Corte di Cassazione, precisa che, anche nel caso di ultimazione dei lavori, si tratta di un reato permanente che legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie realizzate in zona sottoposta a vincolo perché l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze.
I Giudici della Corte di Cassazione, in definitiva, nella sentenza in argomento, precisano che le opere realizzate abusivamente determinano e radicano il danno all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare ed aggiungono che nessun rilievo assume una eventuale ultimazione delle opere, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a parte l'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata.

A cura di Ilenia Cicirello
   


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