Agevolare i giovani per l'acquisto della prima casa e contribuire
al rilancio del settore edilizio. Sono questi i due principali
obiettivi del disegno di legge 1462-S attualmente in discussione
presso le Commissioni Giustizia e Finanze del Senato.
Il ddl 1462-S recante
Agevolazioni in favore dei giovani per
l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione
finanziaria si propone di affiancare la misura del
Rent to
Buy messa a punto dallo
Sblocca Italia (art. 23 del
D.L. n. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014) che prevede la
possibilità a chi ha intenzione di acquistare un immobile di
conseguire da subito il godimento del medesimo, con pagamento di un
canone periodico, rinviando ad un momento successivo l'acquisto e
il pagamento del relativo prezzo, dal quale verranno scomputati, in
tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
Il ddl allo studio del Senato si è reso necessario alla luce del
nuovo scenario economico-sociale del Paese che riesce più a
garantire occupazione e reddito ai giovani. Ricordiamo, infatti, le
ultime rilevazioni dell'ISTAT sulla situazione occupazionale degli
italiani che ha evidenziato un situazione allarmante per i giovani
(15-24 anni) per i quali il tasso di disoccupazione di giugno 2015
ha raggiunto il valore record di 44,2%, in aumento di 1,9 punti
percentuali rispetto al mese precedente (
leggi articolo).
Le difficoltà occupazionali unite alle stretta creditizia degli
istituti di credito e alle accresciute garanzie richieste a chi
intende richiedere un mutuo ipotecario per l'acquisto
dell'abitazione di residenza, hanno imposto una seria riflessione
sugli strumenti messi a disposizione dallo Stato.
Il nuovo disegno di legge è costituito dai seguenti 5 articoli:
- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Obblighi contrattuali
- art. 3 - Agevolazioni in favore dei giovani per
l'acquisto dell'abitazione di residenza mediante lo strumento della
locazione finanziaria
- art. 4 - Disposizioni fiscali in favore dei soggetti
concedenti e delle imprese operanti nel settore dell'edilizia
- art. 5 - Copertura finanziaria
Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad
abitazione principale di giovani di età inferiore a trentacinque
anni, il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire
l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore,
che lo riceve in uso, assumendosene tutti i rischi, anche di
perimento, per un tempo determinato, dietro pagamento di un
corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei
costi di realizzazione sostenuti dal concedente, della durata e del
prezzo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, al
netto delle imposte, contrattualmente previsti. Alla scadenza del
contratto, l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene
pagando il prezzo contrattualmente previsto, o richiedere al
concedente il rinnovo del contratto di locazione finanziaria, con
la definizione del nuovo corrispettivo periodico, della durata e
del prezzo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio
dell'opzione finale.
Ai fini del pagamento del prezzo di acquisto contrattualmente
previsto, l'utilizzatore può ricorrere alla stipula di un mutuo
ipotecario. L'utilizzatore qualora intenda adibire ad abitazione di
residenza un immobile diverso, può concordare con il concedente un
nuovo contratto di locazione finanziaria in sostituzione di quello
già sottoscritto, dietro pagamento di un nuovo corrispettivo
periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di
realizzazione sostenuti dal concedente, dei canoni già versati
dall'utilizzatore in relazione al precedente contratto di locazione
finanziaria, della durata del nuovo contratto e del prezzo di
acquisto dell'immobile a fronte dell'esercizio dell'opzione finale
contrattualmente prevista.
A cura di
Ilenia Cicirello
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