Condizione necessaria ma non sufficiente per la detrazione delle
spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio abitativo è che sia il condominio ad essere intestatario
delle fatture.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione 27
agosto 2015, n. 74/E recante
"Interpello art. 11, legge 27
luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per
interventi edilizi - art. 16-bis del DPR n. 917 del 1986" che
interviene sulle condizioni per poter usufruire delle detrazioni
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo,
originariamente introdotte dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997
e poi rese permanenti dal decreto-legge n. 201/2011.
Il D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011) ha, infatti, introdotto l'articolo 16-bis, comma 1,
lettera a), all'interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR), considerando agevolabili gli interventi di manutenzione
ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia (art. 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico dell'Edilizia -
D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edifici
residenziali.
Nel quesito prospettato all'Agenzia, un contribuente aveva fatto
presente di aver effettuato degli interventi edilizi sulle parti
comuni di un edificio composto da tre appartamenti distintamente
accatastati (di rispettiva proprietà esclusiva propria e di altri
due contribuenti). I pagamenti relativi agli interventi erano stati
effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante
l'apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti
dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati. Nel
caso in esame, però, per l'edificio non era stata presentata la
domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio e per
questo il contribuente chiedeva maggiori chiarimenti in merito alla
possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della
detrazione prevista gli interventi di ristrutturazione
edilizia.
In riferimento a questo, le Entrate hanno subito ricordato quanto
già precisato dal Ministero delle finanze che con la circolare n.
57/E del 24 febbraio 1998 aveva precisato che
"i documenti
giustificativi (come le fatture) devono essere intestati al
condominio" e che, relativamente alle modalità di pagamento,
"il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore
del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al
pagamento, nonché quello del condominio".
Dunque, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici
residenziali, la fruizione dell'agevolazione è subordinata alla
circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle
fatture e ad eseguire, nella persona dell'amministratore o di uno
dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa,
compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Coerentemente, i modelli di dichiarazione dei redditi, per i lavori
eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, richiedono a
partire dal periodo di imposta1998 l'indicazione del codice fiscale
del condominio.
Nel caso in esame l'istante ha effettuato il pagamento degli
interventi edilizi riguardanti le parti comuni mediante l'apposito
bonifico bancario dal proprio conto corrente, indicando il proprio
codice fiscale e non quello del condominio. Per accedere alla
detrazione è necessario che, entro il termine della presentazione
della dichiarazione dei redditi in cui sono state sostenute le
spese:
- sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle
entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al
condominio, mediante il modello AA5/6;
- sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice
fiscale attribuito, la sanzione prevista per l'omessa richiesta del
codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il
modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
- il condominio invii una comunicazione in carta libera
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione
all'ubicazione del condominio.
Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere
specificato, distintamente per ciascun condomino:
- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha
effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli
condòmini, da intendersi riferite al condominio.
A cura di
Ilenia Cicirello
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