Nell'attesa che l'amministrazione si esprima sulla richiesta di
condono, non solo è lecito proseguire i lavori ma è anche possibile
compiere nuovi abusi.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 3943 con la
quale la Sez. Sesta del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
presentato contro una sentenza di primo grado che aveva dato
ragione ad un Comune per aver rigettato un'istanza di condono in
quanto, dopo i dovuti accertamenti, era stata appurata la
sussistenza di uno stato di fatto diverso da quello riferito nella
richiesta di sanatoria, conseguente all'esecuzione di ulteriori
opere successive.
Il fatto
La questione trae le sue origini da una istanza di sanatoria
presentata nel 1995 che è stata rigettata dall'amministrazione nel
2011 in quanto, in esito agli accertamenti istruttori disposti, era
stata appurata la sussistenza di uno stato di fatto diverso da
quello riferito nell'istanza, conseguente all'esecuzione di
ulteriori opere abusive che avrebbero determinato un
"radicale
stravolgimento del fabbricato oggetto del condono". Per tale
motivo, l'amministrazione ha disposto la demolizione dei manufatti
oggetto dell'istanza.
E' stato, quindi, proposto ricorso al Consiglio di Stato,
adducendo, in particolare, le seguenti motivazioni:
- le singole opere realizzate non avrebbero avuto la rilevanza
indicata nella sentenza impugnata e non avrebbero realizzato alcun
aumento di volumetria;
- nessuna norma di legge vieta la realizzazione di interventi
successivamente alla proposizione della domanda di condono.
I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che secondo quanto
previsto dall'art. 35 della Legge n. 47/1985 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie)
"decorsi centoventi giorni
dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento
della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di
concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la
propria responsabilità" le opere oggetto della domanda. A tal
fine, prosegue la norma,
l'interessato notifica al Comune il
proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero
documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori
abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data
della notificazione".
La suddetta norma autorizza esclusivamente la realizzazione di
lavori di completamento con assunzione del rischio da parte di chi
li effettua, nel caso di rigetto della domanda di condono. Nel caso
di specie, invece, il soggetto che ha presentato la domanda di
condono ha realizzato interventi non di rifinitura ma nuovi e
diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria.
La Sez. Sesta del CdS ha ammesso che
"in mancanza di una
espressa norma di divieto, la realizzazione di detti interventi non
può da sola giustificare il diniego del condono, occorrendo
verificare se essi hanno inciso in modo radicale sui beni oggetto
del condono impedendo all'amministrazione di valutare, per la
diversità degli immobili, la sussistenza dei presupposti per la
concessione del condono".
Dunque, le opere realizzate dopo la presentazione della domanda di
condono possono condurre al rigetto della domanda stessa ovvero
all'applicazione delle sanzioni previste in caso di accertata
“autonoma” abusività.
Nel caso in esame, è stato appurato che gli interventi successivi,
singolarmente considerati, non hanno inciso in maniera così
radicale sugli immobili oggetto delle domande di condono tanto da
rendere oggettivamente impossibile il loro esame. Tali interventi,
per la loro autonoma identificazione, non risulta che possano
impedire una valutazione di quelli originariamente oggetto della
domanda di condono. Per questo motivo, il CdS ha disposto che
L'amministrazione comunale dovrà da un lato, verificare se
sussistono i presupposti per il condono delle opere
"originariamente" realizzate, dall'altro, accertare la natura degli
interventi successivi posti in essere dagli appellanti ed applicare
in relazione ad essi le sanzioni demolitorie o pecuniarie previste
dalla legge.
A cura di
Ilenia Cicirello
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