Entrerà in vigore il 18 novembre 2015 il nuovo Regolamento di
prevenzione incendi di cui al
Decreto del Ministro dell'Interno
3 agosto 2015 recante
"Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139" (G.U. 20/08/2015, n. 192 - Suppl.
Ordinario n. 51).
Il provvedimento si pone l'obiettivo di semplificare le procedure
al fine di assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività
produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Si
tratta di un importante progetto innovativo delle norme di
prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più
rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige
l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati
livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni
tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle
diverse attività.
Il nuovo decreto è composto da 5 articoli e un corposo allegato
tecnico che ne costituisce il cuore:
- art. 1 - Approvazione e modalità applicative delle norme
tecniche di prevenzione incendi
- art. 2 - Campo di applicazione
- art. 3 - Impiego dei prodotti per uso antincendio
- art. 4 - Monitoraggio
- art. 5 - Disposizioni finali
- allegato 1 - Norme di Prevenzione Incendi
L'allegato 1 è strutturato in 4 sezioni distinte:
- Sezione G - Generalità che definisce termini,
definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione
della sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi.
L'impostazione generale di questa sezione è basata sui seguenti
principi:
- generalità: stesse metodologie per tutte le
attività
- semplicità: sono privilegiate le soluzioni semplici,
realizzabili, comprensibili e con la più facile manutenzione
- modularità: scomposizione della materia in moduli che
guidino il progettista alla composizione delle soluzioni
appropriate
- flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza
antincendio richiesta all'attività corrisponde sempre la proposta
di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali.
Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progettista
possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della
specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli
obiettivi di sicurezza antincendio
- standardizzazione e integrazione: conformità con gli
standard internazionali
- inclusione: le diverse disabilità (es. motorie,
sensoriali, cognitive,...), temporanee o permanenti, delle persone
che frequentano le attività sono considerate parte integrante della
progettazione della sicurezza antincendio
- contenuti basati sull'evidenza: il tutto è basato su
ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca
scientifica nazionale e internazionale
- aggiornabilità: il documento è stato realizzato in
modo da essere facilmente aggiornato in base allo sviluppo
tecnologico e delle conoscenze
- Sezione S - Strategia antincendio: è il cuore delle
norme tecniche di prevenzione incendi
- Sezione V - Regole tecniche verticali: reca le
indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a
rischio specifico
- Sezione M - Metodi: si definisce nel dettaglio la
metodologia di progettazione dell'ingegneria delle sicurezza
antincendio (o progettazione antincendio prestazionale). È
suddiviso in altre 3 sezioni:
- M1 - Metodologia per l'ingegneria della sicurezza
antincendio
- M2 - Scenari di incendio per la progettazione
prestazionale
- M3 - Salvaguardia della vita con la progettazione
prestazionale
A cura di
Ilenia Cicirello
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