I geometri possono progettare strutture in cemento armato o
costruzioni in zona sismica?Se si riuscisse a dare una
risposta definitiva a questa domanda, forse si potrebbe evitare il
fiume di giurisprudenza, spesso contraddittoria, che negli anni non
è comunque riuscita a risolvere definitivamente l'annosa "querelle"
legata alle competenze professionali dei geometri.
Mentre il
Consiglio Nazionale dei Geometri e il
Ministero
dell'Istruzione discutono su una nuova figura professionale che
da molti è stata scherzosamente ribattezzata
Super Geometra
(
leggi articolo 1 -
articolo 2), il
Consiglio di
Stato è nuovamente tornato sul problema delle competenze
professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini
dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali
(c.d.
genio civile) in ambito strutturale (
Parere n. 2539 del 4 settembre
2015).
Il parere del CdS nasce fa una richiesta del
Presidente della
Giunta regionale Toscana in merito ai limiti delle competenze
professionali esercitabili dalla categoria dei geometri, con
particolare riferimento:
- alle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in
materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio
armato o da realizzarsi in zona sismica progettate da
geometri;
- ai limiti delle competenze di progettazione da parte dei
geometri in riferimento alle costruzioni da realizzare in zona
sismica.
In particolare, la Regione Toscana ha chiesto se
"si possa
considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di
modeste costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la portata
del secondo comma dell'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede
la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente
firmato "da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché
dal direttore dei lavori" e della già richiamata tariffa nonché
considerando l'avvenuta estensione a tutto il territorio nazionale,
con eccezione della sola Sardegna, della classificazione come zona
sismica".
I giudici del CdS hanno preliminarmente rilevato come con nota del
3 dicembre 2012 il Ministero della Giustizia:
- faceva presente di non avere competenza al di fuori della
vigilanza su quanto operato dagli Ordini professionali e di aver
accertato che non esiste una regolamentazione della professione di
geometra a livello europeo;
- trasmetteva una nota del Consiglio nazionale dell'Ordine
professionale dei geometri che legittimava i geometri a progettare
costruzioni civili in cemento armato entro i limiti di "modeste
costruzioni".
La nota del Consiglio Nazionale dei Geometri chiariva che
esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici
singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli
costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori
terra; gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli
elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi
mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo
ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni
artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a
1000 mq.
Con una nota del 17 dicembre 2012, il
Consiglio Nazionale dei
Geometri confutava la tesi per la quale la natura sismica della
zona, sulla quale è destinata ad insistere l'opera implicante l'uso
del conglomerato cementizio, possa escludere la competenza dei
geometri alla progettazione.
Nel frattempo, il MIUR, con una missiva del 18 dicembre 212,
affermava che non si sarebbe potuto derogare all'art. 16 del R.D.
11 febbraio 1929, n. 274, esulando pertanto dalle competenze dei
geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in
cemento armato.
Il parere del Consiglio di Stato
Dopo un dettagliato excursus della normativa, il CdS ha ammesso che
la questione risulta essere
"altamente controversa e non
suscettibile di univoche soluzioni" e si è ulteriormente
complicata in seguito all'abrogazione dell'art. 1 del Regio Decreto
16 novembre 1939, n. 2229, recante norme per la esecuzione delle
opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ad opera del
D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 che ha consentito che la questione
trovasse il principio di regolamentazione nell'art. 64 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, che, dopo aver stabilito il principio per cui
la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in
modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e
da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità,
stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere
redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini
e collegi professionali, prevedendo che l'esecuzione delle opere
debba aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato,
iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionale.
Considerata la poca trasparenza normativa, spesso contraddittoria e
controversa, il CdS ha individuato un
principio regolatore
che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari
ordini professionali e ha applicato tale principio regolatore nel
delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri
ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti
industriali, dall'altro. Tale principio è ispirato al
pubblico e
preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica
incolumità espressamente codificato nell'art. 64, comma 1 del
d.P.R. n. 380/2001 e del quale l'art. 16, lett. l) del Regio
Decreto n. 274/1929 faceva puntuale applicazione.
Anche la Legge 2 marzo 1949, n. 143 (Testo unico della tariffa
degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e
dell'architetto) muove dal presupposto che per le costruzioni
antisismiche a più di un piano l'ossatura in cemento armato non
possa essere progettata da geometri. Pertanto la lett. l) dell'art.
16 del R.D. n. 274/1929 esprime un limite intrinseco all'attività
professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che
fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da
"interessare l'incolumità delle persone".
Dunque, anche per le "modeste" costruzioni civili il geometra può
progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni
accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e
non implichino per destinazione pericolo per l'incolumità delle
persone. Ma, se ci si domanda in cosa consista in dettaglio la
competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di
"modeste costruzioni civili", vista l'indeterminatezza del
requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso Consiglio
nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012), modestia
che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza,
va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello
qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera
solleva), occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla
lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274/1929, ed in particolare quella
del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle
costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di
particolare rigore.
Conclusioni
I geometri possono, dunque, procedere alla semplice progettazione
architettonica delle modeste costruzioni civili. Nulla impedisce
che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in
cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i
calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica
incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei
lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta"
costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si
tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere
progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si
limiti ad eseguire i calcoli. Il professionista, che svolge la
progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere
competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del
segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento
armato, nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al
geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma
deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la
parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.
Secondo il CdS
"Irrilevanti sembrano le ulteriori
considerazioni riportate nella memoria inviata dal Consiglio
Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati. Quanto ai decreti
ministeriali relativi alle opere da eseguire in zone sismiche, essi
si limitano a ripetere la formula dell'art. 64 d.P.R. n. 380 del
2001. Tale formula rinvia, come si è visto, alle discipline
relative alle singole professioni e pertanto non vuole implicare
un'attribuzione di competenza alla professione dei geometri.
Quanto, invece, alle fonti normative riguardanti la formazione del
geometra, va rilevato come la costante giurisprudenza ne abbia
affermato l'assoluta inidoneità a giustificare una competenza
professionale, che attiene a calcoli complessi, i quali, specie
nelle zone sismiche, attengono ad un gioco di spinte e controspinte
ed all'ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica
preparazione dei geometri. Del resto, la prova scritto-grafica per
il superamento dell'esame per l'abilitazione alla professione di
geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte
ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le
quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle
sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di
fondazione, sicché l'esame stesso non esige necessariamente (e
quindi non garantisce) che il futuro geometra sia in grado di
affrontare le difficoltà derivanti alle suddette
variabili".
In definitiva,
"pur non potendosi accettare nella sua
assolutezza la tesi per la quale nelle zone sismiche l'edificazione
con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione
civile possa ritenersi "modesta", deve ritenersi che il grado di
pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può
non trovare considerazione nella valutazione di un progetto
relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle "modeste"
costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le
Amministrazioni competenti esigere che la "modestia" di una
costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con
particolare rigore, al fine di considerare con prevalente
attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori
delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla
responsabilità di un professionista titolare di specifiche
competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla
valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può
essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica,
in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica
e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere
l'ingegnere o l'architetto".
A cura di
Gianluca Oreto
Foto: Braian Ietto
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