Il gruppo paritetico CNAPPC-CNI (istituito a suo tempo per
supportare i Ministeri competenti nell'elaborazione dei due Decreti
Parametri), ha, recentemente, predisposto un documento per fornire
chiarimenti anche alla luce della intervenuta Determinazione ANAC
n.4/2015 e per esaminare le criticità emerse nella concreta
applicazione del D.M. 143/2013 segnalate dai Consigli degli Ordini
territoriali.
Il gruppo paritetico, costituito dall'arch.
Pasquale Caprio
(consigliere nazionale CNAPPC) e dall'arch.
Cosimo Damiano
Mastronardi (consulente CNAPPC) in rappresentanza del CNAPPC e
dall'ing.
Michele Lapenna (consigliere nazionale CNI) e
dall'ing.
Maurizio Riboni (consulente CNI) in rappresentanza
del CNI, alla luce della citata Determinazione ANAC, ha affrontato
i seguenti temi:
- 1. obbligatorietà del riferimento al D.M. 143/2013;
- 2. classificazione dei servizi;
- 3. ulteriori chiarimenti in merito alla classificazione dei
servizi;
- 4. determinazione del corrispettivo per le prestazioni
urbanistiche.
Obbligatorietà del riferimento al d.m. 143/2013
L'ANAC nella determinazione n.4/2015 "Linee guida per l'affidamento
dei servizi attinenti all'architettura ed alla ingegneria", ha
ribadito che per determinare il corrispettivo da porre a base di
gara per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura,
ivi compreso l'appalto cosiddetto "integrato", è obbligatorio fare
riferimento ai criteri fissati dal D.M. n.143/2013, confermando
quanto già segnalato.
Per quanto attiene all'obbligatorietà da parte della stazione
appaltante di dar conto del percorso seguito per la determinazione
del corrispettivo, l'ANAC ha ribadito l'obbligatorietà di riportare
uno specifico quadro analitico delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi, per consentire ai concorrenti la formulazione di
congrue offerte. Detta obbligatorietà, secondo l'ANAC, garantisce
anche di evitare la sottostima dell'importo dei corrispettivi
relativi alle prestazioni, elusiva delle soglie di importo previste
dal Codice e dal Regolamento per la definizione di procedure più
rigorose in proporzione all'importo del servizio da porre a base di
gara.
Classificazione dei servizi
Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gare,
secondo quanto deliberato dall'ANAC, le attività svolte per opere
analoghe a quelle dei servizi da affidare, non necessariamente di
identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a
comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno
pari a quello dei servizi da affidare.
In particolare, secondo l'ANAC, le considerazioni di cui sopra sono
applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie
"edilizia", "strutture", "viabilità", mentre per le rimanenti
Categorie tale criterio rimane valido solo all'interno delle stesse
destinazioni funzionali. Inoltre, in relazione alla comparazione,
l'ANAC rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino
interpretazioni eccessivamente formali che possono determinare
ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.
Ulteriori chiarimenti in merito alla classificazione dei
servizi
Le precisazioni formulate dall'ANAC trovano una immediata
applicazione in alcuni casi ricorrenti nella prassi, quali, ad
esempio:
- nella categoria EDILIZIA, tavola Z-1 del D.M. 143/2013, gli
edifici degli Istituti di credito non sono esplicitati nella
"Identificazione" delle opere; nella precedente classificazione
queste opere rientravano nella classe I, categoria d (ex art.14
L.143/49). Si ritiene che, conformemente a quanto deliberato
dall'ANAC in merito alla classificazione, i servizi relativi a
questo tipo di opera (Istituti di credito) trovino collocazione
coerente nella Identificazione delle opere "ID" E.16 relativa a
"Sedi ed Uffici di Società ed Enti, …, con corrispondenza alla
classe I, categoria d (ex art.14 L.143/49);
- nella categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA', tavola Z-1 del
D.M. 143/2013, le "Piste Ciclabili" sono classificate nella "ID"
V.02 con corrispondenza alla classe e categoria VI/a (ex art.14
L.143/49). Si ritiene che, conformemente a quanto deliberato
dall'ANAC in merito alla classificazione, nel caso di piste
ciclabili comportanti particolari difficoltà di studio (ad es.
particolari contesti geomorfologici, paesaggistici, urbani) trovino
adeguata classificazione nella "ID" V.03 con corrispondenza alla
classe e categoria VI/b (ex art.14 L.143/49);
- nella categoria IDRAULICA, tavola Z-1 del D.M. 143/2013, per le
opere "Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua?
Fognature urbane? Condotte subacquee in genere, metanodotti e
gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale" classificate nella
"ID" D.05, si ritiene che la corrispondenza con la L143/49 sia la
classe VIII.
Determinazione del corrispettivo per le prestazioni
urbanistiche
Le numerose criticità presenti nella parte del D.M. 143/2013 che
contempla le prestazioni urbanistiche, evidenziate da più Ordini
territoriali e da alcuni RUP, richiedono una riflessione sul
tema.
Sulla base di quanto segnalato, si rileva che il calcolo del
corrispettivo sviluppato col D.M. 143/2013 per la stesura di un
piano urbanistico generale, perviene a valori sensibilmente
inferiori rispetto all'analoga determinazione dello stesso fatta
seguendo le indicazioni della vecchia circolare del Ministero
LL.PP. n.6679 del 1 dicembre 1969.
Il primo elemento di criticità che si rileva nei casi segnalati
attiene all'applicazione del PIL per abitante per la determinazione
del valore "V" di riferimento per il calcolo del corrispettivo.
Il secondo elemento di criticità è relativo all'esatta
individuazione delle prestazioni di tavola Z.2 concorrenti alla
prestazione.
Per quanto attiene al PIL pro capite, si rileva che il riferimento
al dato territoriale, seppur contenuto nelle norme del D.M.
143/2013, genera differenti corrispettivi a parità di prestazioni
eseguite.
Si è quindi del parere che per ovvi motivi di uniformità, il valore
del PIL pro capite da assumere non potrà che essere quello medio
nazionale.
Per quanto attiene invece alle effettive prestazioni da
considerare, come previste nella tavola Z.2, oltre alla prestazione
base Qa.0.01 "Pianificazione urbanistica generale", andranno
comunque sempre considerate le prestazioni Qa.0.02 "Rilievi….",
Qa.0.03 "Pianificazione paesaggistica…", Qa.0.05 "Programmazione
economica…", che costituiscono parte inscindibile dell'attività di
pianificazione così come oggi richiesta.
Per le ulteriori prestazioni non comprese nella attività
precedentemente elencate, la determinazione dei corrispettivi, ove
non determinabile analogicamente (art. 6, co.1 del D.M.. 143/2013),
sarà determinata a vacazione in considerazione del tempo e
dell'impegno richiesti.
A cura di
Ilenia Cicirello
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