Con le delibere n. 88/07, n. 89/07 e n. 90/07 l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha introdotto nuove misure a
favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica e
per l’attuazione del sistema di incentivi al fotovoltaico relativi
al decreto ministeriale 19 Febbraio 2007.
I provvedimenti dell’Autorità stabiliscono le procedure e le
condizioni economiche necessarie allo sviluppo della generazione
distribuita, in particolare da fonti rinnovabili e cogenerazione,
prevedendo nuove regole per la connessione e per la misura
dell’energia elettrica prodotta.
In particolare, con la delibera n. 89/07 viene definito:
- un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella
definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione
della produzione;
- una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli
impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già
deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre
2005.
La delibera n. 88/07 definisce criteri puntuali per la misura
dell’energia elettrica prodotta; un elemento indispensabile per
ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto
energia e certificati verdi).
Ma la parte più significativa è contenuta nella delibera n. 90/07
che definisce, finalmente, le regole che consentiranno l’avvio
operativo del nuovo conto energia per incentivare la produzione di
energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione del
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
del 19 febbraio 2007.
Secondo quanto stabilito dall’Allegato A della delibera n. 90/07,
la tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili
ammessi per venti anni a partire:
a) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli
impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla
data di entrata in vigore del provvedimento;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono
completati gli interventi necessari ai fini dell’ammissibilità alle
tariffe incentivanti, e comunque non anteriormente al primo giorno
del mese successivo alla data di entrata in vigore del
provvedimento, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2005 e la data di
entrata in vigore del presente provvedimento e che rispettano le
disposizioni dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19
febbraio 2007.
Per quanto concerne il pagamento delle tariffe incentivanti e
dell’eventuale premio:
- nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del
servizio di scambio sul posto, viene effettuato bimestralmente dal
soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra
l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la
tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata
dall’eventuale premio. Il pagamento viene effettuato nel mese
successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto
corrispettivo supera il valore di 250 euro;
- nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del
servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe
incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore,
che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica
prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante
riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a
quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il
valore di 250 euro.
L’Allegato A definisce, inoltre, gli obblighi che il soggetto
responsabile è tenuto a rispettare nella gestione dell’impianto che
ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, tra i quali: - non
alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di
misura e non modificare i dati di misura registrati dalle
medesime;
- consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture,
comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al
soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto
attuatore può avvalersi per l’espletamento delle attività di
verifica e controllo; - comunicare al soggetto attuatore il/i
nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i
precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori
della corrente continua in corrente alternata che compongono
l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne
rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con
altri di pari potenza. L’obiettivo dichiarato nel nuovo sistema di
incentivi è quello di arrivare all’installazione di almeno 1200 MW
di produzione fotovoltaica (allo stato attuale ammonta a 50 MW
circa). Per arrivare a questo obiettivo, l’AEEG, in collaborazione
con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) ha definito le procedure
che devono essere seguite per:
- l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
- l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la
produzione da fotovoltaico.
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