Mancano due mesi per l'entrata in vigore delle nuove Norme di
prevenzioni incendi dettate con il
D.M. 03/08/2015
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20 agosto 2015 e sull'argomento registriamo una nota del
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino e la
presa di posizione del
Consiglio Nazionale degli
Ingegneri.
"Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in
bozza nelle ultime versioni" ha dichiarato l'
ing. Gaetano
Fede, consigliere e coordinatore del gruppo di lavoro
"Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri.
L'ing. Fede ha precisato che
"L'impianto delle Nuove norme
tecniche resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali
risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività
soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica
verticale - quella delle scuole, come si dava per scontato almeno
fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore e più
puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i
primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di
un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base
volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti
innovativi della nuova norma".
Il
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con
la nota prot. 10297 dell'11 settembre 2015 ha precisato che il
nuovo impianto normativo, che costituisce norma cosiddetta
"orizzontale", può applicarsi alle sole attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, per le quali non risulta già emanata specifica
norma tecnica di prevenzione incendi (cosiddetta "norma
verticale").
Le nuove norme tecniche
possono essere applicate alla
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di
cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1
agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40;
da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai
depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di
natanti e aeromobili.
Le nuove norme possono applicarsi alle attività di cui sopra
di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto in argomento.
Nel caso di ristrutturazione parziale e/o di ampliamento di
attività esistente, le medesime norme possono applicarsi a
condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella
restante parte di attività non interessata dagli interventi, siano
compatibili con gli interventi di ristrutturazione e/o di
ampliamento da realizzare. Nel caso in cui tale condizione non sia
verificata, le nuove norme si applicano all'intera attività.
Il ricorso a tali nuove norme resta alternativo all'applicazione
dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all'art. 15
comma 3 del D.l.g.s. n. 139/2006, e delle già vigenti norme
"orizzontali" di cui al seguente elenco:
- a) DM 30 novembre 1983 recante "Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi e successive
modificazioni";
- b) DM 31 marzo 2003 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei
materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione";
- c) DM 3 novembre 2004 recante "Disposizioni relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso di incendio";
- d) DM 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo";
- e) DM 15 settembre 2005 recante "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione Incendi";
- f) DM 16 febbraio 2007, recante "Classificazione di resistenza
al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione";
- g) DM 9 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza al fuoco
delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
- h) DM 20 dicembre 2012 recante "Regola tecnica di prevenzione
incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi".
A cura di
Ilenia Cicirello
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