Boccata di ossigeno per i professionisti che lavorano nei Tribunali
italiani come consulenti tecnici. Mentre sembra sia all'esame la
norma che dovrebbe rivedere le tariffe dei CTU, ferme al 2002, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma prevista nella Legge di Stabilità per il 2014 che
prevedeva la riduzione di un terzo per gli importi spettanti al
difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di
parte e all'investigatore privato autorizzato.
Ricordiamo, infatti, che l'art. 1, comma 606, lettera b), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
"Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(c.d. Legge di stabilità 2014) ha modificato il
decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A" prevedendo
l'inserimento dell'art. 106-bis (Compensi del difensore,
dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e
dell'investigatore privato autorizzato) che recita appunto:
"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del
magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore
privato autorizzato sono ridotti di un terzo".
I Giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis,
nella parte in
cui non subordina l'applicabilità della prevista riduzione di un
terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del giudice
all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative,
previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte Costituzionale ha affermato che norma in questione
violerebbe l'art. 3 della Costituzione, poiché la previsione di
onorari gravemente inadeguati, che allontanano le migliori
professionalità e rendono nel complesso difficoltoso il reperimento
di soggetti disponibili, intralcerebbe l'acquisizione delle
prestazioni professionali degli ausiliari, prolungando i tempi di
definizione dei processi e delle stesse procedure di liquidazione
dei compensi (stante la possibile dilatazione dei tempi indicati
per l'espletamento degli incarichi), così determinando una
complessiva "irragionevolezza di sistema". Inoltre, la riduzione di
un terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato senza
che la previsione di questa decurtazione sia subordinata
all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai
compensi spettanti agli ausiliari del giudice, discriminerebbe,
senza giustificazione, gli ausiliari del giudice rispetto a coloro
che effettuano analoghe prestazioni sul libero mercato
professionale, privando gli stessi ausiliari di una retribuzione
proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e
comunque idonea ad assicurare loro un'esistenza libera e
dignitosa.
Mesi di passione, dunque, per chi si occupa di consulenze tecniche
per il tribunale. Ricordiamo, infatti, che recentemente con la
conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 sono
state modificate le disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, prevedendo che il compenso dell'esperto o dello
stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario debba
essere calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e che
prima della vendita non si possano liquidare acconti in misura
superiore al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di
stima.
La norma pubblicata in Estate (direi "quasi furtivamente") ha
scatenato l'indignazione delle categoria professionali che allo
stato attuale non sono però sfociate in azioni concrete (ad esempio
uno sciopero dei CTU), se non in dichiarazioni di rabbia verso
l'ennesimo provvedimento che penalizza i tecnici italiani.
Vi terremo informati nel caso la tanto desiderata revisione delle
parcelle dei CTU vada in porto.
A cura di
Ing. Gianluca Oreto
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