Domani 1 ottobre 2015 entrano in vigore i 3 nuovi decreti del
Ministero dello Sviluppo Economico che hanno nuovamente riscritto
le norme sulla Certificazione energetica in Italia con l'obiettivo
di uniformare la materia su tutto il territorio nazionale.
Dopo l'interessante guida tecnica sulla compilazione del nuovo
attestato di prestazione energetica (
leggi articolo), segnaliamo l'intervento
del
Consiglio Nazionale del Notariato che ha pubblicato lo
studio dal titolo
Certificazione energetica - Le novità in
vigore dall'1 ottobre 2015.
Lo studio del Notariato analizza i tre nuovi decreti:
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto
"prestazioni")
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto
"requisiti")
- D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d.
decreto "linee guida")
In particolare, viene precisato che mentre il secondo decreto è già
entrato in vigore il 16 luglio 2015, il primo e il terzo entreranno
in vigore domani 1 ottobre 2015, con interessanti novità che
riguardano l'attività notarile, sulla quale presenta maggior
interesse l'ultimo decreto che approva le nuove Linee Guida
nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici.
Entrando nel dettaglio, nello studio vengono segnalate:
- le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in
funzione della prestazione energetica (§ 5 delle Linee Guida);
- le disposizioni che prescrivono le informazioni che l'APE deve
obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, c. 4,
D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 6 della
Linee Guida);
- le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci
commerciali (art. 4, c. 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione
delle Linee Guida e § 6.2 della Linee Guida);
- le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'APE e sulla sua
trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per
territorio (art. 4, c. 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle
Linee Guida e § 7.1.5 della Linee Guida);
- l'elencazione dei casi di esclusione dall'obbligo di dotazione
dell'APE (Appendice A delle Linee Guida);
- il nuovo format dell'APE (Appendice B delle Linee Guida);
- il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle
Linee Guida);
- il nuovo format dell'Attestato di qualificazione energetica
(Appendice D delle Linee Guida).
Nello studio viene, anche precisato che la disciplina di dettaglio
non si applica nell'intero territorio nazionale, bensì trova
diretta applicazione solo nelle Regioni e/o Provincie autonome che
non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative in
materia di certificazione energetica ovvero nelle Regioni e
Provincie autonome che pur avendo legiferato in materia, abbiano
recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva
2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva
2010/31/UE. Non si applica invece nelle Regioni e/o Provincie
autonome che abbiano legiferato in materia, in maniera conforme
alla direttiva 2010/31/UE (fermo restando che non sempre risulta
agevole accertare se una determinata normativa regionale possa
considerarsi o meno conforme alla suddetta direttiva comunitaria
del 2010); è previsto, peraltro, a carico di questi ultimi enti,
nell'ottica di una omogeneizzazione della disciplina a livello
nazionale, l'onere di intraprendere misure atte a favorire, entro
il 1 ottobre 2017, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di
attestazione della prestazione energetica degli edifici alle nuove
Linee guida approvate con il D.M. 26 giugno 2015 (art. 3 del
decreto).
In riferimento al terzo decreto, il Notariato riporta quali devono
essere i contenuti presenti all'interno dell'APE a pena di
invalidità:
- la prestazione energetica globale sia in termini di energia
primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso
i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non
rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento
dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,
attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza
energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica con le proposte degli interventi più significativi ed
economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica.
Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al
miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di
carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi
energetiche.
In Notariato ricorda, infine, un aspetto da noi già sottolineato,
ovvero l'
obbligo di sopralluogo previsto dall'art. 4, comma
6 che al fine di garantire l'esplicazione di una minima attività di
accertamento finalizzata al rilascio dell'APE, stabilisce che il
soggetto incaricato di redigere l'APE, deve effettuare almeno un
sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di
attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari
alla sua predisposizione.
In allegato l'interessante documento del Notariato.
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A cura di
Ing. Gianluca Oreto
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