L’Agenzia delle entrate ha messo online una nuova
Guida fiscale
sulla compravendita della casa nella nuova versione aggiornata
con le novità introdotte dalla
Finanziaria 2007.
L’opuscolo illustra in dettaglio ma in maniera semplice le
agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della casa e tutte le
novità introdotte dalla nuova normativa, per creare un sistema di
tassazione più vantaggioso per i contribuenti e allo stesso tempo
per potenziare il contrasto all’evasione nello settore “caldo”
delle vendite immobiliari.
Per esempio, viene segnalato che dall’1 gennaio di quest’anno per
le vendite di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze)
effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali,
la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile,
anziché dal corrispettivo pagato.
Questa regola nel 2006 era invece ammessa a condizione che entrambe
le parti fossero privati. L’acquirente, per poter fruire
dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria,
catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve però farne
esplicita richiesta al notaio. L’agevolazione spetta poi anche
purché nell'atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la
cessione.
La guida avverte che i contribuenti che si avvalgono delle nuove
disposizioni sono esclusi dalla programmazione dei controlli sulle
vendite immobiliari e dalla rettifica del valore. Per chi decide di
non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà invece
con l’applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene
(normalmente rappresentato dal prezzo convenuto): in questi casi,
se l’ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore
a quello indicato nell’atto, provvede alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e
degli interessi eventualmente dovuti) e notifica al contribuente,
entro due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale, un
apposito avviso.
Infine, la guida illustra anche le novità riguardanti la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che le parti devono
inserire nel rogito e che deve contenere:
- le modalità di pagamento (assegno, bonifico, eccetera) del
corrispettivo;
- se per l’operazione si è ricorso ad attività di mediazione e,
in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se
persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati
identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da
persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che
ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice
fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio;
- le spese sostenute per questa attività, con le modalità
analitiche di pagamento.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre
all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini
dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni
trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore
di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la
tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una
sanzione amministrativa da 500 a 10mila euro.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in
mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato a effettuare apposita
segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
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