Entra in vigore oggi la nuova normativa in materia di
Certificazione energetica degli edifici che, unita alla revisione
delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 dell'ottobre 2014 (
leggi articolo), dovrebbe dar pace ai
professionisti dell'area tecnica, costretti a continui e spesso
schizofrenici cambi normativi.
Ricordiamo, infatti, che sono stati pubblicati sul Supplemento
Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i
seguenti decreti:
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto
"prestazioni") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto "requisiti") -
ENTRATO IN VIGORE 16 LUGLIO 2015
- D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d.
decreto "linee guida") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
Come previsto dalle nuove linee guida nazionali, la procedura di
attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende
una serie di operazioni
svolte dai soggetti certificatori,
ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di
una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione
dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale
redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle
caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche
caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove
disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e
la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di
calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli
usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli
indici di prestazione energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il
miglioramento della prestazione energetica in relazione alle
soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta
nell'avere messo nero su bianco l'
obbligo di
sopralluogo.
Ciò premesso, è interessante comprendere il regime sanzionatorio
della materia, nella speranza che gli uffici preposti al controllo,
compiano correttamente il loro lavoro evitando la mercificazione e
svalutazione dell'attestato che nella maggior parte dei casi è
divenuto solo un "pezzo di carta" da allegare all'atto di
compravendita o di locazione.
Il regime sanzionatorio
Il
professionista qualificato che rilascia la relazione
tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla
normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici
senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una
sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore
a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia
autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il
direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di
agibilità, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore
a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica
la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli
edifici di nuova costruzione e
quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, il
costruttore o il
proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel
caso di vendita, il
proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel
caso di nuovo contratto di locazione, il
proprietario è
punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e
non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'
obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il
responsabile dell'annuncio è punito con la
sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000
euro.
Certi che possa essere di vostro gradimento, la redazione ha
preparato la versione aggiornata al 30/09/2015 del
Decreto
Legislativo n. 192/2005 recante
"Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia",
che potete scaricare (unitamente ai 3 decreti di giugno) attraverso
i seguenti link:
Vuoi maggiori informazioni sulla compilazione dell'APE?
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A cura di
Ing. Gianluca Oreto
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