Il corso di 40 ore previsto per l'aggiornamento del
coordinatore
per la progettazione ed esecuzione dei lavori può essere svolto
in modalità e-learning.
E' così che a distanza di quasi 2 anni e mezzo si è messa la parola
fine su una questione che aveva lasciato troppi margini di
interpretazione. Con la pubblicazione sul S.O. n. 53 alla G.U. n.
221 del 23 settembre 2015 del
Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 151 recante
"Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183", sono state previste alcune modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), tra le quali una modifica
all'art. 98, comma 3.
In particolare, l'articolo 98 del TUSL definisce i requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione, del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori e contenuti, modalità e
durata dei corsi di abilitazione e aggiornamento. Il problema della
modalità di aggiornamento è nato in quanto mentre è stata
espressamente indicata la
modalità FAD per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2008 (
Accordo n. 221/2011), e per la
formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni ai sensi dell'art. 34
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (
Accordo n. 223/2011), nulla si è detto
sulla
formazione e aggiornamento del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori, facendo nascere il
sospetto che per questi ultimi la modalità e-learning fosse
preclusa. In realtà, su questo argomento avevo già scritto in
passato che non prevedendo nulla il D.Lgs. n. 81/2008 per quanto
riguarda i corsi di aggiornamento del coordinatore e, non facendo
riferimento ad alcun accordo, non stabilisce neanche le modalità di
svolgimento del corso, lasciando aperta ogni possibilità (
leggi articolo).
In ogni caso, ogni dubbio è stato spazzato via dal D.Lgs. 81/2008
che ha aggiunto all'articolo 98, comma 3, i seguenti periodi:
"L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV,
solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento
possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto
previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma
2".
A questo punto c'è da capire come si risolverà l'
anomalia
siciliana che nel frattempo aveva pubblicato
Decreto
Assessorato della Salute della Regione Sicilia 8 agosto 2012, n.
1619 recante
"Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del
21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida
per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti"
(G.U.R.S. 14/09/2012, n. 39), con il quale è stata esclusa la
modalità e-learning per l'aggiornamento dei Coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
A cura di
Ing. Gianluca Oreto
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