Con l'entrata in vigore (1 ottobre 2015) dei 3 decreti del
Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, sono cambiate
nuovamente le norme che regolano la certificazione energetica degli
edifici in Italia.
Il decreto contenente le nuove
linee guida nazionali integra
e aggiorna le modalità di certificazione energetica prevedendo che
le stesse siano direttamente operative nelle Regioni e nelle
Province autonome che ancora non hanno recepito la Direttiva
2010/31/UE. Mentre da 2 anni di tempo a tutte le altre che avendo
già recepito la direttiva, devono adeguarsi alle nuove
disposizioni.
Considerata la mole di domande arrivate in redazione, ho ritenuto
opportuno scrivere un articolo contenente tutte le informazioni da
voi richieste.
Quando occorre redigere l'Attestato di Prestazione
Energetica?
L'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. 4 giugno 2013,
n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che l'attestato
di prestazione energetica sia rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o
locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti - in questi casi è necessario redigere
l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250
m2.
L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso
di validità, rilasciato conformemente alla direttiva
2002/91/CE.
Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di
prestazione energetica i seguenti casi:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 m2;
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le
attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o
la climatizzazione;
- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di
impianti di climatizzazione;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard
non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con
riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e
assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di
efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di
attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato
nell'atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga
dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita,
purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto
notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale",
cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi
dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture
e degli impianti tecnologici;
- i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e
da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno", ad esempio: una piscina all'aperto,
una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.
Per i
ruderi e per i
manufatti di cui all'ultimo
punto, resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio
dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di
progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza
energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della
richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività,
che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente
alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Cosa succede in caso di omessa dichiarazione o allegazione
dell'APE?
Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i contratti di
locazione, la mancata dichiarazione e allegazione dell'APE comporta
per entrambe le parti una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 18.000. Nel caso di locazione di singole unità
immobiliari la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000, e se la
durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla
metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica
entro quarantacinque giorni.
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Qual è la validità dell'Attestato di Prestazione
Energetica?
L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a
ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che
modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare. In particolare, l'APE deve essere aggiornato ogni
volta che si interviene su più del 25% dell'involucro edilizio o si
migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni
qualvolta si modifichi la prestazione energetica
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza
energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per
gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di
adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza
non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono
allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
In cosa consiste la procedura per il rilascio dell'APE?
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli
immobili comprende una serie di operazioni
svolte dai soggetti
certificatori, ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di
una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione
dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale
redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle
caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche
caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove
disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e
la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di
calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli
usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli
indici di prestazione energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il
miglioramento della prestazione energetica in relazione alle
soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta
nell'avere messo nero su bianco l'
obbligo di
sopralluogo.
Quali sono le sanzioni?
Il
professionista qualificato che rilascia la relazione
tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla
normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici
senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una
sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore
a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia
autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il
direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di
agibilità, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore
a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica
la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli
edifici di nuova costruzione e
quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, il
costruttore o il
proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel
caso di vendita, il
proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel
caso di nuovo contratto di locazione, il
proprietario è
punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e
non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'
obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il
responsabile dell'annuncio è punito con la
sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000
euro.
Certi che possa essere di vostro gradimento, la redazione ha
preparato la versione aggiornata al 30/09/2015 del
Decreto
Legislativo n. 192/2005 recante
"Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia",
che potete scaricare (unitamente ai 3 decreti di giugno) attraverso
i seguenti link:
Vuoi maggiori informazioni sulla compilazione dell'APE?
CLICCA QUI
A cura di
Ing. Gianluca Oreto
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