La circolare n. 4472 dell'11 aprile 2007 del Ministero del lavoro
fornisce alcuni chiarimenti in merito alla revoca dei provvedimenti
di sospensione dei lavori nei cantieri edili a seguito di
violazioni di cui all’art. 36 del Decreto Bersani (lavoratori
totalmente in nero in misura superiore al 20% dei dipendenti o
reiterate violazioni della normativa in materia di orario di
lavoro).
In particolare, la nota del Ministero del lavoro invita gli
ispettori a tener conto della situazione economica del trasgressore
ai fini della revoca del provvedimento. Come stabiliva la circolare
n. 29/2006 "per la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", oltre
alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, era
necessario il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed
il versamento dei relativi contributi previdenziali ed
assicurativi". Al datore di lavoro veniva, inoltre, applicata la
cosiddetta maxisanzione per il lavoro in nero pari tremila euro per
ogni lavoratore in nero più centocinquanta euro per ogni giornata
di impiego irregolare. Tali importi spesso non possono essere
supportati dalle imprese in difficoltà finanziarie pregiudicandone
la revoca del provvedimento di sospensione, pur in presenza di una
regolarizzazione - sotto ogni altro profilo lavoristico,
previdenziale o di tutela prevenzionistico-sanitaria - dei
lavoratori impiegati. Tutte le imprese vengono, inoltre, pagate per
stati di avanzamento dei lavori, per cui, non potendo l’impresa
proseguire negli stessi, non potrà conseguentemente riscuotere gli
importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le
sanzioni amministrative e penali comminate.
Pertanto, pur ritenendo che il pagamento delle relative sanzioni
amministrative sia necessario per il ripristino delle regolari
condizioni di lavoro, non si può non tenere conto delle diverse
situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini
della adozione del provvedimento di revoca.
Per queste motivazioni, in tutti quei casi in cui l'immediato
pagamento degli importi sanzionatori risulta eccessivamente
gravoso, sarà sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori "in
nero". Affinché possa sussistere questa condizione, si dovrà
valutare l’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle
situazione economico-finanziaria dell’impresa, all’entità
dell’appalto ed alla situazione di liquidità e di fatturato
complessivo aziendale Ciò premesso, una volta verificata la
sussistenza degli elementi volti a configurare una reale ed
autonoma realtà d'impresa (e non già meri fenomeni di natura
interpositoria), si ritiene che, ai fini del "ripristino delle
regolari condizioni di lavoro", sia sufficiente la regolarizzazione
dei lavoratori "in nero", in tutti quei casi in cui l'immediato
pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente
gravoso.
Naturalmente, volendo evitare le spiacevoli e frequenti situazioni
di scarsa oggettività nella valutazione di questa “incidenza”, gli
uffici competenti dovranno motivare tutti i provvedimenti di
richiesta di revoca della sospensione.
All’orizzonte si intravedono fiumi di ricorsi che si abbatteranno
sulla giustizia amministrativa.
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