Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 di ieri 19 aprile 2007 sono stati
pubblicati
tre decreti del Ministero delle Infrastrutture
relativi all’applicazione della
direttiva n. 89/106/CE sui
prodotti da costruzione.
Ricordiamo che la direttiva 89/106/CE è stata recepita con decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
Il numero complessivo dei decreti recentemente pubblicati sale a
dodici dopo i primi cinque emanati con decreti 5 marzo 2007
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo scorso ed i
successivi quattro emanati sempre con decreti 5 marzo 2007
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo scorso.
I tre nuovi decreti emanati dal Ministero delle Infrastrutture sono
tutti datati 11 aprile 2007 e recano:
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi
strutturali.
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi medodi di controllo della conformità di geotessili
e prodotti affini.
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi medodi di controllo della conformità di
aggregati.
Tutti e tre i decreti con tre articoli e con tre allegati
definiscono i
metodi di attestazione di conformità, le
caratteristiche tecniche ed i
termini di impiego dei
prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non
conforme al decreto.
Nell’allegato 1 al decreto relativo agli appoggi strutturali, viene
precisato che per gli appoggi stessi, le norme europee di
riferimento sono le EN 1337-7:2004 “Appoggi strutturali - Appoggi
sferici e cilindrici di PTFE” recepita come UNI EN 1337-7:2004;
nell’allegato 2 viene precisato che i metodi di controllo della
conformità per gli appoggi strutturali sono quelli riportati nella
Decisione della Commissione Europea 95/467/EC del 24/10/1995. Per
ultimo, nell’allegato 3 vengono definite le caratteristiche
tecniche che devono essere dichiarate a cura del fabbricante di
appoggi strutturali.
Nell’allegato 1 al decreto relativo ai geotessili, vengono indicate
le norme europee di riferimento e quelle UNI di recepimento;
nell’allegato 2 viene precisato che i metodi di controllo della
conformità per i geotessili ed i prodotti affini sono quelli
riportati nella Decisione della Commissione Europea 96/589/EC del
24/06/1996. Per ultimo, nell’allegato 3 vengono definite le
caratteristiche tecniche che devono essere dichiarate a cura del
fabbricante di geotessili e prodotti affini.
Nell’allegato 1 al decreto relativo agli aggregati, vengono
indicate le norme europee di riferimento e quelle UNI di
recepimento; nell’allegato 2 viene precisato che i metodi di
controllo della conformità per gli aggregati sono quelli riportati
nelle Decisioni della Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998,
98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC . Per
ultimo, nell’allegato 3 vengono definite le caratteristiche
tecniche che devono essere dichiarate a cura del fabbricante di
aggregati.
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