Chi paga la tassa di iscrizione all'Ordine professionale del
progettista dipendente di un ufficio pubblico?A questa domanda ha
provato a rispondere il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
che, con la circolare n. 6340 del 21 ottobre 2015 recante
"Dipendenti pubblici iscritti all'albo - Quota annuale di
iscrizione - Sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile
2015 n. 7776 - Applicabilità ai dipendenti ingegneri - Limiti -
Considerazioni" ha fornito un'interpretazione della
normativa.
La Sentenza n.7776 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, del 16 aprile 2015, ha affermato, in una vertenza tra
l'INPS ed un Avvocato dipendente pubblico, che l'Ente di
appartenenza deve rimborsare al proprio dipendente la tassa annuale
di iscrizione all'Albo di Categoria. Si legge, infatti, nella
sentenza che
"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione
all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per
l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo
dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento
di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente
stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato
dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo,
in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del
contratto di mandato, ai sensi dell'art.1719 c.c., secondo cui il
mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni
diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza
dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali
necessari".
Ne deriva che se l'Avvocato-dipendente pubblico ha anticipato il
pagamento della quota annuale, ha diritto al rimborso della somma
versata, da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
A seguito di questa sentenza, sono arrivate al CNI diverse
richieste di parere in merito alla possibilità che lo stesso
principio possa trovare applicazione anche agli Ingegneri facenti
parte degli Uffici Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, quali i
Comuni.
Secondo il CNI, per i professionisti dell'area tecnica la
disciplina risulta più articolata e non uniforme perché deriva
dalle diverse ipotesi che si possono verificare per le quali
possono sussistere tecnici:
- per i quali serve l'abilitazione professionale ma non
l'iscrizione all'ordine;
- per i quali serve anche l'iscrizione all'ordine
professionale.
Da precisare che ogni ragionamento è frutto dell'attuale articolato
normativo sugli appalti pubblici, in corso di revisione in
Parlamento e che dal prossimo 16 aprile 2016 sarà certamente
rivisto con la possibilità che i progetti non possano più essere
firmati da tecnici dipendenti delle amministrazioni.
Come precisato dal CNI, il comma 4, art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006
(Codice degli Appalti) dispone che
"I progetti redatti dai
soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da
dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali
per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego".
Stesso discorso è previsto per il Responsabile del Procedimento per
la realizzazione di lavori pubblici, dall'art.9, comma 4, del
Regolamento di attuazione del Codice (DPR n. 207/2010):
"Il
responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio
della professione…".
Dunque, la normativa prevede che gli Ingegneri dipendenti pubblici
e appartenenti agli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti
possono espletare attività di progettazione per conto della PA con
il requisito della (mera) abilitazione, senza necessità di
iscrizione all'albo. In questo caso, non essendo l'iscrizione
all'albo un presupposto indispensabile per svolgere l'attività a
favore dell'Ente di appartenenza, viene meno la condizione per
esigere il rimborso della quota di iscrizione eventualmente pagata
dall'interessato.
Diverso è il caso in cui leggi ulteriori (o la futura normativa
nazionale di attuazione delle nuove direttive comunitarie in
materia di appalti) prescrivano l'obbligo di iscrizione all'albo
del dipendente laureato in Ingegneria. In questo caso, a parere del
CNI, vi può essere uno spazio per rivendicare il rimborso della
quota annuale di iscrizione versata dal dipendente.
Qualora, in un determinato settore, la normativa preveda
l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per il dipendente
Ingegnere, infatti, il pagamento della relativa tassa annuale di
iscrizione, facendo applicazione dei principi fissati dalla
giurisprudenza, sarà a carico dell'Ente datore di lavoro e, se il
versamento è stato anticipato dal dipendente, deve essergli
rimborsato.
In definitiva, il parere del CNI è che:
- La disposizione di cui all'art.90, comma 4, d.lgs. n.163/2006
deve ritenersi norma speciale di stretta interpretazione e non può
quindi trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente e
puntualmente previsti (ex art.14 disp. prel. c.c.).
- Per tutte le ipotesi in cui la legge non prevede la mera
abilitazione (e quindi il superamento dell'Esame di Stato),
riprende vigore e si applica la regola generale dettata dall'art.1
della legge 25/04/1938 n.897 (confermato dagli articoli 2 e 3 DPR
328/2001): "Gli Ingegneri… non possono esercitare la
professione se non sono iscritti negli albi professionali delle
rispettive categorie, a termini delle disposizioni
vigenti".
- Nel lavoro dipendente si riscontra comunque l'assunzione,
analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività
per conto e nell'interesse altrui. E le spese sostenute dal
lavoratore nell'interesse del datore di lavoro devono essere
rimborsate al dipendente.
Per potersi predicare il diritto al rimborso della tassa di
iscrizione all'albo da parte del dipendente occorre dunque:
- che l'iscrizione sia funzionale allo svolgimento di una
attività professionale;
- che vi sia un vincolo di esclusività, nell'ambito del rapporto
di lavoro tra dipendente ed Ente pubblico datore di
lavoro.Solamente al ricorrere di queste 2 condizioni, secondo la
Cassazione, il dipendente è legittimato a richiedere alla propria
Amministrazione il rimborso della quota di iscrizione all'albo.
Nel caso di Ingegneri dipendenti, dunque, il principio espresso
dalla sentenza della Cassazione non è automaticamente estensibile
ed è rimesso agli interpreti indagare di volta in volta quali sono
le previsioni di legge che consentono al tecnico dipendente
pubblico di svolgere attività professionale.
Pungente la parte finale della sentenza del CNI che conclude
dicendo che "Si coglie infine l'occasione per testimoniare la
volontà del Consiglio Nazionale di contrastare nelle sedi dovute i
tentativi e le prassi elusive di alcune Amministrazioni che a volte
ricorrono a professionalità interne prive di titoli, o al di fuori
delle ipotesi tassative in cui questo è consentito dalla legge, per
svolgere attività professionale, sottraendo i relativi incarichi al
libero mercato e ai principi della concorrenza".
A cura di
Ing. Gianluca Oreto
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