Il 13 aprile scorso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(AEEG) ha pubblicato la delibera n. 90/07 Attuazione del decreto
del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio
2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante impianti fotovoltaici.
La delibera, attesa da parecchio, oltre a stabilire le modalità di
accesso ed erogazione degli incentivi, definisce le modalità
procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione
alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa
tensione di impianti di produzione di energia elettrica. Tali
modalità e condizioni si applicano alle richieste di nuove
connessioni e alle richieste di valutazione di adeguamento di una
connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di
produzione esistenti.
Le attività principali che devono essere svolte per la connessione
alla rete del proprio impianto sono le seguenti:
- richiesta di connessione (presentata dal soggetto
responsabile della connessione all’impresa distributrice
competente);
- verifica tecnica (finalizzata a valutare l’impatto sulla
rete della potenza disponibile richiesta in immissione ed a
realizzare un preventivo per la connessione da trasmettere al
soggetto responsabile);
- accettazione preventivo di connessione (da parte del
soggetto responsabile alla connessione);
- presentazione delle richieste di autorizzazione
eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi (da
parte dell’impresa distributrice);
Per quanto concerne la richiesta di connessione, il soggetto
responsabile dovrà presentare una documentazione composta da:
- i dati identificativi del soggetto responsabile della
connessione;
- la potenza complessivamente richiesta per la connessione in
immissione;
- la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si
riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore
dell’aumento di potenza della generazione;
- i dati identificativi del punto di connessione esistente;
- la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia
elettrica;
- la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione
dell’impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di
entrata in esercizio dell’impianto di produzione;
- la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo
quanto indicato nella norma CEI 0-2;
- eventuali esigenze tecniche dell’utente della rete che possono
influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- il livello di potenza già disponibile in immissione;
- il livello di potenza già disponibile in prelievo;
- l’eventuale decisione di avvalersi dell’impresa distributrice
per il servizio di misura dell’energia elettrica;
- l’eventuale decisione di avvalersi delle condizioni di ritiro
dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/03, e al comma 41 della legge n.
239/04;
- l’eventuale decisione di avvalersi del servizio di scambio sul
posto.
A seguito della presentazione della domanda di connessione alla
rete, l’impresa distributrice eseguirà una verifica tecnica
finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza
disponibile richiesta in immissione e trasmette al soggetto
responsabile della connessione un preventivo per la connessione
recante:
- la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della
connessione;
- la soluzione per la connessione;
- la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di
competenza del soggetto responsabile della connessione;
- il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole
voci di costo;
- il termine previsto per la realizzazione della
connessione;
- il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1,
della deliberazione n. 111/06.
L’impresa distributrice avrà un massimo di 20 giorni lavorativi
dalla verifica tecnica per mettere a disposizione il preventivo per
la connessione. Tale preventivo dovrà avere validità non inferiore
a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel
preventivo potrà essere successivamente preteso dall’impresa
distributrice nei confronti del soggetto responsabile della
connessione per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo
medesimo.
Nel caso di accettazione del preventivo di connessione, l’impresa
distributrice è tenuta, entro 30 giorni lavorativi dalla data di
comunicazione di accettazione del preventivo, a presentare le
richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la
realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa
distributrice. Il soggetto responsabile della connessione, una
volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di
produzione, dovrà inviare all’impresa distributrice la
comunicazione di ultimazione dei lavori. La realizzazione e la
gestione della connessione deve essere effettuata nel rispetto
delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese
distributrici conformemente alle disposizioni dell’Autorità e alle
norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano,
indicando almeno:
- le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri
per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a
fronte di una richiesta di connessione;
- le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall’utente
di rete ai fini della gestione della connessione;
- le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di
adeguamento di una connessione esistente.
A cura di Gianluca
Oreto
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