Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 39
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 dei tre
decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 26 giugno
2015, sono cambiate nuovamente le norme che regolano la
certificazione energetica degli edifici in
Italia.
Nella redazione delle nuove norme, firmati dal Ministro dello
Sviluppo Economico Federico Guidi e dai suoi
colleghi di altri quattro Ministeri (Ambiente, Difesa,
Infrastrutture e Semplificazione), si è cercato di mettere la
parola fine (almeno in parte) al problema della normativa “a
macchia di leopardo” che ha reso difficile la vita dei
professionisti che si occupano di prestazione energetica. La novità
più interessante riguarda, infatti, l’obbligo di adeguamento alla
normativa nazionale anche per le regioni “virtuose” che negli anni
avevano anticipato il legislatore con regole “ad hoc” che avevano
però causato forti diversità applicative in ambito energetico con
l’effetto di rendere di difficile la lettura dell’attestato
passando da regione a regione.
Entrando nel dettaglio, i tre nuovi decreti del MiSE sono i
seguenti:
- D.M. 26 giugno
2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi degli edifici" (C.d. "Decreto
Metodologie")
- D.M. 26
giugno 2015 recante "Schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici" (C.d.
"Decreto Relazione tecnica")
- D.M. 26 giugno
2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici" (C.d.
"Decreto Linee guida")
Il decreto Metodologie
Il decreto definisce le modalità di applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici,
ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le
prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unità immobiliari, sia per gli edifici
pubblici che privati, siano essi edifici di nuova costruzione o
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
Il decreto è composto da 9 articoli, 2 allegati e 2 appendici:
- articolo 1 - Ambito di intervento e finalità
- articolo 2 - Definizioni
- articolo 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici
- articolo 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni
energetiche degli edifici
- articolo 5 - Criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
- articolo 6 - Funzioni delle Regioni e delle Province
autonome
- articolo 7 - Strumenti di calcolo
- articolo 8 - Abrogazioni e disposizioni finali
- articolo 9 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni
energetiche degli edifici
- Allegato 2 - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della
prestazione energetica degli edifici
- Appendice A - Descrizione dell'edificio di riferimento e
parametri di verifica
- Appendice B - Requisiti specifici per gli edifici esistenti
soggetti a riqualificazione energetica
Il decreto Relazione tecnica
Il decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per
la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione
delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione
energetica.
Il decreto è composto da 3 articoli e 3 allegati:
- articolo 1 - Ambito di intervento e finalità
- articolo 2 - Relazioni tecniche di progetto
- articolo 3 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
- Allegato 1 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici - Nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia
quasi zero
- Allegato 2 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici - Riqualificazione energetica e
ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni
esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di
impianti termici.
- Allegato 3 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici - Riqualificazione energetica
degli impianti tecnici
Il decreto fornisce, dunque, tre modelli di relazione tecnica
suddivisi in funzione della tipologia di intervento:
- Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo
livello, edifici ad energia quasi zero
- Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di
secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione
dell'involucro edilizio e di impianti termici
- Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Il decreto Linee Guida
Il primo decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione
omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il
territorio nazionale e definisce:
- a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici, che si propongono di
risolvere il problema della normativa a macchia di leopardo che ne
ha reso difficile l'applicazione a livello regionale;
- b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra
lo Stato e le regioni;
- c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto
il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale
degli attestati di prestazione energetica e degli impianti
termici.
Il decreto è composto da 10 articoli, 1 allegato e 4
appendici:
- articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
- articolo 2 - Definizioni
- articolo 3 - Linee guida nazionali per l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici
- articolo 4 - Elementi essenziali e disposizioni minime comuni
del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione
energetica degli edifici
- articolo 5 - Monitoraggio e controlli
- articolo 6 - Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione
Energetica
- articolo 7 - Informazione e supporto
- articolo 8 - Disposizioni finali
- articolo 9 - Copertura finanziaria
- articolo 10 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Linee guida nazionali per l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici
- Appendice A - Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione
dell'APE
- Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica
(APE)
- Appendice C - Format di indicatore per gli annunci
commerciali
- Appendice D - Format di Attestato di Qualificazione
Energetica
Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di
qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica
degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una
crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica
(APE), sull'intero territorio nazionale in conformità alla
direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo n. 192/2005,
promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida
prevedono:
- a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di
modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei
cittadini;
- b) il format di APE, di cui all'appendice B delle Linee guida,
comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso,
al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi;
- c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui
all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le
informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai
cittadini;
- d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale (SIAPE).
FAQ sul Decreto Linee Guida
Quando occorre redigere l'Attestato di Prestazione
Energetica?
L'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. 4 giugno
2013, n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che
l'attestato di prestazione energetica sia rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o
locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti - in questi casi è necessario redigere
l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250
m2.
L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso
di validità, rilasciato conformemente alla direttiva
2002/91/CE.
Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di
prestazione energetica i seguenti casi:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 m2;
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le
attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o
la climatizzazione;
- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di
impianti di climatizzazione;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard
non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con
riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e
assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di
efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di
attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato
nell'atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga
dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita,
purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto
notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale",
cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi
dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture
e degli impianti tecnologici;
- i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e
da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno", ad esempio: una piscina all'aperto,
una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.
Per i ruderi e per i manufatti
di cui all'ultimo punto, resta fermo l'obbligo di presentazione,
prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova
relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme
per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di
presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia
di inizio attività, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti
contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Cosa succede in caso di omessa dichiarazione o
allegazione dell'APE?
Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i contratti di
locazione, la mancata dichiarazione e allegazione dell'APE comporta
per entrambe le parti una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 18.000. Nel caso di locazione di singole unità
immobiliari la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000, e se la
durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla
metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica
entro quarantacinque giorni.
Qual è la validità dell'Attestato di Prestazione
Energetica?
L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a
ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che
modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare. In particolare, l'APE deve essere aggiornato ogni
volta che si interviene su più del 25% dell'involucro edilizio o si
migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni
qualvolta si modifichi la prestazione energetica
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza
energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per
gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di
adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza
non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono
allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
In cosa consiste la procedura per il rilascio
dell'APE?
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli
immobili comprende una serie di operazioni svolte dai
soggetti certificatori, ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di
una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione
dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale
redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle
caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche
caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove
disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e
la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di
calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli
usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli
indici di prestazione energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il
miglioramento della prestazione energetica in relazione alle
soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta
nell'avere messo nero su bianco l'obbligo di
sopralluogo.
Quali sono le sanzioni?
Il professionista qualificato che rilascia la
relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità
stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica
degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è
punito con unasanzione amministrativa non inferiore a 700
euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la
regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo
le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o
collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di
presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e
l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del
certificato di agibilità, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000
euro. Il comune che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, il costruttore o il
proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel caso di vendita, il
proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel caso di nuovo contratto di locazione, il
proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800
euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i
parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o
locazione, il responsabile dell'annuncio
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500
euro e non superiore a 3000 euro.
Chi può redigere l'Attestato di Prestazione
Energetica
Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio
2013, ha definito i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
L'argomento è stato ritoccato dal punto di vista normativo più
volte e si è assestato con la pubblicazione del Decreto-Legge 23
dicembre 2013, n. 145 (c.d. Destinazione Italia, convertito dalla
Legge n. 9/2014) che ha modificato DPR 16 aprile 2013, n. 75 nella
parte in cui definisce i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
In particolare, l'art. 2 del DPR n. 75/2013 (Riconoscimento e
disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici) definisce quali sono i soggetti abilitati
ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi
riconosciuti come soggetti certificatori, ovvero:
- i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività
con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e
la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b)
del DPR;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare
attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di
ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati
presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro
soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei
vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre
che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
- le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2,
lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di
recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di
tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR.
In virtù delle ultime modifiche, oggi è possibile distinguere 2
casi.
PRIMO CASO, professionisti:
- in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
- abilitato all'esercizio della professione;
- iscritto all'albo professionale.
In questo caso il tecnico potrà redigere l'APE senza svolgere
alcun corso aggiuntivo.
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere direttamente
l'APE sono i seguenti.
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
- Architettura
- Ingegneria Chimica
- Ingegneria civile
- Ingegneria elettrica
- Ingegneria nucleare
- Ingegneria gestionale
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria industriale
- Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- Scienza dei materiali
- Ingegneria dei materiali
- Scienze forestali ed ambientali
- Scienza agrarie tropicali e subtropicali
- Scienze e tecnologie agrarie
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree
Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio
2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
- LM-4 Architettura
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria Chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
- LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
- LM-69 Scienza e tecnologie dei materiali
- LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
- LM-73 Scienza e ingegneria forestali ed ambientali
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n.
18 - S.O.:
- 4/S Architettura e ingegneria civile
- 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S Ingegneria biomedica
- 27/S Ingegneria Chimica
- 28/S Ingegneria civile
- 29/S Ingegneria dell'automazione
- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S Ingegneria elettrica
- 32/S Ingegneria elettronica
- 33/S Ingegneria energetica e nucleare
- 34/S Ingegneria gestionale
- 35/S Ingegneria informatica
- 36/S Ingegneria meccanica
- 37/S Ingegneria navale
- 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 61/S Scienza e ingegneria dei materiali
- 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
- 77/S Scienza e tecnologie agrarie
- 81/S Scienze della tecnologie della chimica industriale
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I.
06-07-2007, n. 155 - S.O.
- L7 Ingegneria civile e ambientale
- L9 Ingegneria industriale
- L17 Scienze dell'architettura
- L23 Scienze e tecniche dell'edilizia
- L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I.
19-10-2000, n. 245 - S.O.
- 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 Ingegneria civile e ambientale
- 10 Ingegneria industriale
- 20 Scienze tecnologiche agrarie, agroalimentari e
forestali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN
UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
- C1 Meccanica, meccatronica ed energia
- C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione
elettrotecnica"
- C8 Agraria, agroalimentare e "agroindustria" articolazione
"gestione dell'ambiente e del territorio"
- C9 Costruzioni, ambiente e territorio
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE IN UNO DEI SEGUENTI
INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Meccanica
- Termotecnica
- Aeronautica
- Energia nucleare
- Metallurgia
- Navalmeccanica
- Metalmeccanica
Il tecnico abilitato, senza abilitazione professionale
riguardante la progettazione di edifici e degli impianti necessari
per la climatizzazione, dovrà comunque frequentare il corso di 80
ore previsto dalla norma. Il tecnico abilitato che ricade in questa
prima ipotesi opera quindi all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o
nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico
abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti
professionali su cui è richiesta la competenza.
SECONDO CASO, professionisti:
- in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
- anche se iscritti nel rispettivo albo professionale, deve
seguire il corso abilitante di 80 ore previsto dalla norma.
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere l'APE
dopo aver frequentato il corso sono i seguenti.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.
- LM-17 Fisica
- LM-40 Matematica
- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM-54 Scienze chimiche
- LM-60 Scienze della natura
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- LM-79 Scienze geofisiche
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato pubblicato sulla
G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.
- L8 Ingegneria civile e ambientale
- L21 Ingegneria industriale
- L27 Scienze dell'architettura
- L30 Scienze e tecniche dell'edilizia
- L32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- L34 Scienze geologiche
- L35 Scienze matematiche
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n.
18 - S.O.
- 20/S Fisica
- 45/S Matematica
- 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- 62/S Scienze chimiche
- 68/S Scienze della natura
- 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- 85/S Scienze geofisiche
- 86/S Scienze geologiche
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I.
19-10-2000, n. 245 - S.O.
- 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale
- 9 Ingegneria dell'informazione
- 16 Scienze della terra
- 21 Scienze e tecnologie chimiche
- 25 Scienze e tecnologie fisiche
- 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- 32 Scienze matematiche
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN
UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
- C1 Meccanica, meccatronica ed energia
- C2 Trasporti logistica
- C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettronica e
automazione"
- C4 Informatica e telecomunicazioni
- C5 Grafica e comunicazione
- C6 Chimica, materiali e biotecnologie
- C7 Sistema moda
- C8 Agraria, agroalimentare e agroindustria "articolazione"
produzione e trasformazioni e viticoltura ed enologia
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222
e successive modifiche e integrazioni:
- Arti fotografiche
- Arti grafiche
- Chimica conciaria
- Chimica industriale
- Chimica nucleare
- Costruzioni aeronautiche
- Cronometria
- Disegni dei tessuti
- Elettronica industriale
- Energia nucleare
- Fisica industriale
- Tecnologie alimentari
- Industria cartaria
- Industrie cerealicole
- Industrie metalmeccaniche
- Industria mineraria
- Industria navalmeccanica
- Industria ottica
- Industria tessile
- Industria tintoria
- Maglieria
- Materie plastiche
- Meccanica di precisione
- Metallurgia
- Telecomunicazioni
- Confezione industriale
- Elettronica e programmazione
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
- Astronomia
- Fisica
- Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria biomedica
- Ingegneria medica
- Ingegneria elettronica
- Ingegneria delle telecomunicazioni
- Ingegneria informatica
- Ingegneria navale
- Matematica
- Pianificazione territoriale e urbanistica
- Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale
- Politica del territorio
- Urbanistica
- Chimica
- Scienze naturali
- Scienze geologiche
- Scienze ambientali
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree
Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio
2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.
Certi possa essere di vostro gradimento, la redazione ha
preparato la versione aggiornata del Decreto Legislativo n.
192/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia", che potete
scaricare (unitamente ai 3 decreti di giugno) attraverso i seguenti
link:
Vuoi maggiori informazioni sulla compilazione
dell'APE?CLICCA
QUI
A
cura di Ing. Gianluca
Oreto
© Riproduzione riservata