Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015 è stata
pubblicata l’
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Protezione civile 26 ottobre 2015, n.
293 recante “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77”.
L’Ordinanza disciplina i
contributi per gli interventi di
prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della
legge 77 del 24 giugno 2009, relativamente ai fondi resi
disponibili per l’annualità 2014.
La quota stanziata per il 2014, pari a 195,6 milioni di euro
è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio
sismico dell’ambito territoriale, per:
- studi di microzonazione sismica e analisi della
condizione limite per l’emergenza (16 milioni di euro);
- interventi di rafforzamento locale o miglioramento
sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di
edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di
protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati
alle lettere b e c);
- interventi strutturali di rafforzamento locale o
miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di
edifici privati;
- altri interventi urgenti e indifferibili per la
mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a
situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,3 milioni di
euro).
Per il 2014, come per le annualità precedenti (salvo la prima,
relativa al 2010), le Regioni devono attivare gli interventi sugli
edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del
finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a
2 milioni di euro.
Inoltre, come per le annualità 2012 e 2013, anche per il 2014 gli
studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati
dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE
dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione
delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la
gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.
Viene mantenuto il meccanismo di premalità per le unioni di
comuni, nelle quali il contributo di cofinanziamento degli
studi di MS e analisi della CLE può essere ridotto dal 25% al 15%
(lo Stato finanzia l’85% degli studi e analisi), come pure viene
confermata la possibilità per le Regioni di sperimentare un
programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la
gestione del sistema di emergenza, individuando in uno o più comuni
o unioni di comuni tre edifici strategici che assicurino il
coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento
operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in tali
comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE
senza obbligo di cofinanziamento (contributo a totale carico dello
Stato).
Queste le principali novità introdotte dall’Ordinanza n. 293:
- gli studi di MS di livello 1 devono coprire almeno il 70% della
superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare
almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio o della
circoscrizione;
- lo stato di attuazione degli interventi previsti dall’ordinanza
verrà monitorato attraverso l’attribuzione a tutti i comuni, al
termine delle attività, di una classe, comunicata dalle Regioni al
Dipartimento.
Gli interventi previsti dall’Ordinanza n. 293, come per le
annualità precedenti, vengono attuati attraverso
programmi
predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e
comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione
Civile.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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