Dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 244 del
20/10/2015 del
Comunicato del Ministero dello Sviluppo
Economico 20 ottobre 2015 che ha dato ufficialmente in via al
regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti
dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da
marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, era atteso
solo il modello di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che è
stato pubblicato con il
provvedimento 10 novembre 2015, prot.
144042.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia è stato approvato
lo schema di comunicazione da utilizzare per i primi due periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. A
partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014, l'opzione deve essere invece comunicata nella
dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale
la stessa dichiarazione si riferisce.
Per poter comunicare alle Entrate la scelta del regime opzionale è
necessario compilare:
- i primi due riquadri del modello, che sono dedicati ai dati
anagrafici del soggetto che esercita l'opzione e a quelli
dell'eventuale rappresentante firmatario;
- l'ultimo riquadro, che è riservato all'impegno alla
presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato
della trasmissione.
La comunicazione va effettuata in via telematica direttamente o
tramite soggetti incaricati. La prova della comunicazione è
costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia
delle Entrate. Per la trasmissione telematica occorre utilizzare il
software "Patent_box" disponibile sul sito internet dell'Agenzia
entro novembre.
Ricordiamo che il nuovo regime opzionale di tassazione per i
redditi può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito
d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal
titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni.
L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare
per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è
irrevocabile e rinnovabile.
Rientrano nell'ambito dell'agevolazione i redditi derivanti
dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali per
invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di
protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni
aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano
proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò
dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in
corso di brevettazione o registrazione.
L'obiettivo dichiarato è rendere il mercato italiano maggiormente
attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo
termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in
quanto:
- incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali
attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
- incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia,
evitandone la ricollocazione all'estero;
- favorisce l'investimento in attività di ricerca e
sviluppo.
L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:
- Software protetto da copyright;
- brevetti industriali siano essi concessi o in corso di
concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le
invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari
di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti
e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a
semiconduttori;
- marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi
registrati o in corso di registrazione;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come
informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e
dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento
alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a
quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e
convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e
intellettuale applicabili nel relativo territorio di
protezione.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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