Sul sito dell'
ANAC è stato pubblicato il Comunicato 10
novembre 2015 del Presidente
Raffaele Cantone avente ad
oggetto "Entrata in vigore dell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n.
163/06".
Nel comunicato viene precisato che l'attuale
art. 33, comma
3-bis del d.lgs n. 163/06 prevede che i Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi
della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento.
Nello stesso comma 3bis viene, poi, precisato che
l'Autorità non
può rilasciare il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni
non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di
lavori, beni e servizi in difformità ai previsti obblighi di
aggregazione
con nullità assoluta dei contratti eventualmente
stipulati.
Il termine inizialmente previsto per l'entrata in vigore delle
disposizioni in questione, e originariamente fissato con
riferimento alle gare bandite dal
1° gennaio 2015 per i
servizi e le forniture ed alle gare bandite dal
1° luglio
2015 per i lavori, è stato prorogato al
1° novembre
2015, prevedendosi, altresì, la possibilità per i soli Comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro.
Dal 1° novembre 2015 il CIG non è più rilasciato:
- a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono
all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli
obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in
questione per importi superiori a 40.000 euro;
- ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che
procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione
degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma
in questione per importi inferiori a 40.000 euro.
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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