Nuove modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli
amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di
prevenzione.
E' stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10
novembre 2015 il
Decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 2015, n. 177 recante
"Regolamento recante
disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei
compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui
al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14" che, in
attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 14/2010,
stabilisce le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli
amministratori giudiziari per la custodia, la conservazione e
l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il provvedimento, vigente al 25 novembre 2015, era atteso da tempo
(avrebbe dovuto essere pubblicato entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente D.lgs. n. 14/2010, 3 marzo 2010) e
ha l'obiettivo di assicurare uniformità, economicità e trasparenza
delle prassi giudiziarie e, allo stesso tempo, la gestione efficace
dei patrimoni illeciti destinati alla confisca e alla successiva
destinazione sociale.
Criteri per la determinazione del compenso
I criteri utilizzati per la determinazione del compenso
consentiranno una sensibile riduzione dei compensi attualmente
liquidati dagli uffici giudiziari, che adesso saranno liquidati
sulla base dei seguenti criteri:
a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di
diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i
compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore
del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
- dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08
euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
- dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
- dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro;
b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in
godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale,
calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle
seguenti misure:
- dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08
euro;
- dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
- dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro;
- dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
- dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
- dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
- dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro;
c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una
percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle
seguenti misure:
- dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
- dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro;
- dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
- dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
- dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro;
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere
a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette
lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata
sul valore, non superiore alle seguenti misure:
- dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08
euro;
- dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
- dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro;
- dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
- dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
- dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
- dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro.
Per determinare il valore del complesso aziendale o dei beni, si
considera:
- l'importo realizzato, per i beni liquidati;
- il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza,
dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno
costituito oggetto di liquidazione;
- ogni altra somma ricavata.
Aumento o riduzione del compenso
L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del
compenso liquidato in misura non superiore al 50%, sulla base dei
seguenti criteri:
- a) complessità della gestione;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di
amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di
segnalazione gravanti sugli amministratori;
- f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
Il compenso liquidato può essere aumentato in misura non superiore
al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse
ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti
in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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