E’ giunto al Senato il disegno di legge “Delega al Governo per
l`emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro”, assegnato in prima lettura, in sede referente, alla
Commissione Lavoro, che ne ha avviato tempestivamente l’esame (DDL
1507/S - Relatore Sen. Giorgio Roilo del Gruppo parlamentare
dell’Ulivo).
Il testo normativo prevede la delega all’Esecutivo ad adottare,
entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o
più decreti legislativi volti al riordino e l’aggiornamento delle
disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, in conformità all’art. 117 Cost.
(sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni)
e “garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
In particolare, tra i numerosi principi e criteri direttivi a cui
il Governo dovrà uniformarsi nell’adozione dei provvedimenti
delegati, viene previsto, tra l’altro:
- l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi e
subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- la semplificazione degli adempimenti “meramente formali” in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo
alle PMI;
- il riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale;
- la revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del
sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al
ruolo del rappresentate per la sicurezza territoriale;
- la rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli
organismi paritetici, quali strumenti di supporto alle imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche o organizzative atte a
garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la valorizzazione degli accordi aziendali, nonché, su base
volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi
che possano orientare i comportamenti dei datori di lavoro.
Tra gli altri criteri vengono previsti, altresì:
- la riformulazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e
penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni
alle disposizioni contenute nei decreti legislativi delegati,
tenendo conto sia della responsabilità e funzioni svolte da ciascun
soggetto obbligato, sia della natura formale o sostanziale della
violazione. Al riguardo, viene disposta, tra l’altro, la
modulazione delle sanzioni in funzione del rischio; la
determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda
previste nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali
dell’ordinamento; la previsione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una multa fino 100.000 euro per le
infrazioni non punite con sanzioni penali; l’applicazione ai reati
di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle
norme antinfortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche di cui al DLgs 231/2001, con previsione di
sanzioni pecuniarie ed interdittive;
- la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione
attraverso, in particolare, la realizzazione di un sistema di
governo per la definizione di progetti formativi, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i
soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati
dall’INAIL quali proprie spese istituzionali; il finanziamento
degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e
medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL (nei limiti
delle proprie spese istituzionali); la razionalizzazione e
coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza
nel rispetto dei principi di cui al DLgs 758/94 e al DLgs
626/94;
- la revisione della normativa in materia di appalti con la
previsione di misure volte a migliorare l’efficacia della
responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore ed il
coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con
riguardo in particolare ai subappalti, anche attraverso l’adozione
di meccanismi che consentano di valutare l`idoneità tecnico
professionale delle imprese, considerando il rispetto delle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale parametro
vincolante per la partecipazione alle gare di appalti e subappalti
pubblici, nonché per l`accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi pubblici. Vengono previste, altresì, misure per la
modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di assicurare che l’assegnazione stessa
non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.
I decreti legislativi saranno adottati su proposta dei Ministri del
Lavoro, della Previdenza sociale, della Salute, delle
Infrastrutture e dello Sviluppo economico, di concerto con gli
altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Sugli Schemi dei decreti è previsto, altresì, il parere delle
Commissioni parlamentari di merito.
Entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore potranno essere
adottate norme correttive ed integrative.
Fonte: ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
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