LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

24/04/2007

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone con l’articolo 112, quanto già previsto nell’articolo 30, commi 6 e 6-bis e nell’articolo 19 , comma 1-ter della legge n. 109/1994 in merito alla verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori.
In realtà l’articolo 112 del codice non riporta pedissequamente i citati articoli della legge n. 109/1994 ma in sei nuovi commi definisce puntualmente il problema della verifica della progettazione.
Oltre che al Codice dei contratti occorre fare riferimento anche all’articolo del Regolamento n. 554/1999 che dedica al problema la sezione V del Titolo III dall’articolo 46 all’articolo 49; in particolare i citati articoli trattano:
  • la verifica del progetto preliminare;
  • la validazione del progetto;
  • le modalità delle verifiche e della validazione;
  • l’acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti,
utilizzando oltre al termine di verifica del progetto anche il nuovo termine di validazione del progetto.

Così come previsto all’artticolo 47 del già citato Regolamento n. 554/1999, la validazione deve riguardare, tra l’altro:
  • la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
  • la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
  • l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
  • la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
  • l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
  • l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
  • la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
  • l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
  • l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
  • l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto;
  • il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Così come previsto dall’articolo 48 del Regolamento n. 554/1999, il responsabile unico del procedimento, per la verica del progetto preliminare e la validazione del progetto può avvalersi del supporto di organismi di controllo accreditati, tenuti al rispetto di norme precise e che devono sottostare a quanto stabilito nella EN ISO/IEC 17020:2005 General Criteria for the operation of the various types of bodies performing inspection - che è una norma internazionale di carattere generale (sostituisce la UNI CEI EN 45004:1996 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezion, ma è perfettamente identica) - e nella EA IAF/ILAC-A4:2004 Guidance on the application of ISO IEC 17020.

Gli organismi di ispezione accreditati vengono periodicamente sottoposti a verifiche e controlli, da parte di enti riconosciuti dallo Stato, atti ad assicurare che il sistema di gestione aziendale, le modalità di pianificazione, esecuzione e documentazione delle verifiche, di elaborazione, gestione e trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti, siano in linea con quanto stabilito nelle norme internazionali di riferimento.
In Italia, l'ente abilitato a rilasciare l'accreditamento è il Sincert. Il Sincert conduce le ispezioni sugli organismi accreditati e da accreditare seguendo le prescrizioni di un proprio Regolamento Tecnico interno: l’RT-10 Criteri generali di valutazione da parte del Sincert delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni, attualmente in revisione 01, emesso in data 19.07.2005. Gli organismi accreditati dal Sincert sono tenuti a rispettare anche i Regolamenti Tecnici emessi da quest’ultimo, in particolare l’RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di ispezione di parte terza ai sensi della norma EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, opere impiantistiche industriali, prodotti, componenti e servizi per le costruzioni, attualmente in revisione 02, emesso in data 19.07.2005.
Ovviamente la validazione ha un costo che, cosi come previsto all’articolo 112 comma 4 del Codice degli appalti deve essere ricompresso nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere e che, quindi, deve essere preventivamente calcolato dal progettista in riferimento a quanto previsto dal Decreto ministeriale 4 aprile 2001.

Per il costo della verifica, come già detto, la tariffa base di riferimento è, tutt'ora, quella definita dal Decreto del 4 aprile 2001: Corrispettivi per le attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell'articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla GU del 24.04.2001.
Secondo il suddetto decreto il compenso per le attività di supporto al responsabile del procedimento, affidate all'esterno dell'amministrazione, viene calcolato prendendo a riferimento il 25% dell'importo delle competenze relative all'intero incarico di progettazione e direzione lavori per l'opera in questione e applicando a tale importo l’aliquota percentuale stabilita dalla tabella B6 per ciascuna singola prestazione. La tabella B6 stabilisce che per l'attività di supporto alla validazione del progetto con riferimento agli artt. 46 e 47 del DPR 554/99, l'aliquota da applicare corrisponda al 30%, pertanto il costo della prestazione sarà dato da:

25% x (onorario progettazione e direzione lavori) x 30%.

Sul sito di Inarcheck (società di ingegneria il cui scopo sociale principale è l’attività di verifica e controllo della qualità dei progetti e delle opere di ingegneria civile e architettura) è possibile calcolare ondine in modo del tutto automatico, in funzione dell’imporo dei lavori e della Classe e categoria delle opere, il costo della verifica stessa.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata