Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ripropone con l’articolo 112, quanto già previsto nell’articolo 30,
commi 6 e 6-bis e nell’articolo 19 , comma 1-ter della legge n.
109/1994 in merito alla
verifica della progettazione prima
dell’inizio dei lavori.
In realtà l’articolo 112 del codice non riporta pedissequamente i
citati articoli della legge n. 109/1994 ma in sei nuovi commi
definisce puntualmente il problema della verifica della
progettazione.
Oltre che al Codice dei contratti occorre fare riferimento anche
all’articolo del Regolamento n. 554/1999 che dedica al problema la
sezione V del Titolo III dall’articolo 46 all’articolo 49; in
particolare i citati articoli trattano:
- la verifica del progetto preliminare;
- la validazione del progetto;
- le modalità delle verifiche e della validazione;
- l’acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti,
utilizzando oltre al termine di
verifica del progetto anche
il nuovo termine di
validazione del progetto.
Così come previsto all’artticolo 47 del già citato Regolamento n.
554/1999, la validazione deve riguardare, tra l’altro:
- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per
l’assunzione delle rispettive responsabilità;
- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
- l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove
necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza
dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati
progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal
regolamento;
- l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli
impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle
prescrizioni capitolari;
- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
- l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero
della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili
al progetto;
- l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del
progetto;
- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole
dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto
nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.
Così come previsto dall’articolo 48 del Regolamento n. 554/1999, il
responsabile unico del procedimento, per la verica del progetto
preliminare e la validazione del progetto può avvalersi del
supporto di organismi di controllo accreditati, tenuti al
rispetto di norme precise e che devono sottostare a quanto
stabilito nella
EN ISO/IEC 17020:2005 General Criteria
for the operation of the various types of bodies performing
inspection - che è una norma internazionale di carattere
generale (sostituisce la UNI CEI EN 45004:1996
Criteri generali
per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano
attività di ispezion, ma è perfettamente identica) - e nella
EA IAF/ILAC-A4:2004 Guidance on the application of ISO
IEC 17020.
Gli organismi di ispezione accreditati vengono periodicamente
sottoposti a verifiche e controlli, da parte di enti riconosciuti
dallo Stato, atti ad assicurare che il sistema di gestione
aziendale, le modalità di pianificazione, esecuzione e
documentazione delle verifiche, di elaborazione, gestione e
trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti, siano in
linea con quanto stabilito nelle norme internazionali di
riferimento.
In Italia, l'ente abilitato a rilasciare l'accreditamento è il
Sincert. Il Sincert conduce le ispezioni sugli organismi
accreditati e da accreditare seguendo le prescrizioni di un proprio
Regolamento Tecnico interno: l’RT-10
Criteri generali di
valutazione da parte del Sincert delle attività di verifica dei
progetti ai fini delle relative validazioni, attualmente in
revisione 01, emesso in data 19.07.2005. Gli organismi accreditati
dal Sincert sono tenuti a rispettare anche i Regolamenti Tecnici
emessi da quest’ultimo, in particolare l’RT-07
Prescrizioni per
l’accreditamento degli Organismi di ispezione di parte terza ai
sensi della norma EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni
edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica
connessa, opere impiantistiche industriali, prodotti, componenti e
servizi per le costruzioni, attualmente in revisione 02, emesso
in data 19.07.2005.
Ovviamente la validazione ha un costo che, cosi come previsto
all’articolo 112 comma 4 del Codice degli appalti deve essere
ricompresso nelle risorse stanziate per la realizzazione delle
opere e che, quindi, deve essere preventivamente calcolato dal
progettista in riferimento a quanto previsto dal Decreto
ministeriale 4 aprile 2001.
Per il costo della verifica, come già detto, la tariffa base di
riferimento è, tutt'ora, quella definita dal
Decreto del 4
aprile 2001:
Corrispettivi per le attività di progettazione
e delle altre attività ai sensi dell'articolo 17, comma 14 bis,
della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato sulla GU del 24.04.2001.
Secondo il suddetto decreto il compenso per le attività di supporto
al responsabile del procedimento, affidate all'esterno
dell'amministrazione, viene calcolato prendendo a riferimento il
25% dell'importo delle competenze relative all'intero incarico di
progettazione e direzione lavori per l'opera in questione e
applicando a tale importo l’aliquota percentuale stabilita dalla
tabella B6 per ciascuna singola prestazione. La tabella B6
stabilisce che per l'attività di supporto alla validazione del
progetto con riferimento agli artt. 46 e 47 del DPR 554/99,
l'aliquota da applicare corrisponda al 30%, pertanto il costo della
prestazione sarà dato da:
25% x (onorario progettazione e direzione lavori) x 30%.
Sul sito di
Inarcheck (società di ingegneria il cui scopo
sociale principale è l’attività di verifica e controllo della
qualità dei progetti e delle opere di ingegneria civile e
architettura) è possibile calcolare ondine in modo del tutto
automatico, in funzione dell’imporo dei lavori e della Classe e
categoria delle opere, il costo della verifica stessa.
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