Due recenti sentenze depositate il 24 settembre 2015 dal
TAR
Lazio, terza sezione,
n. 11391/2015 e
n.11392/2015 che hanno ritenuto infondati i ricorsi
presentati dal Consiglio nazionale forense e da 59 Consigli degli
Ordini forensi, hanno confermato
l’incompatibilità delle cariche
per Presidenti e VicePresidenti degli Ordini Professionali che
sono, anche, Deputati e Senatori.
In pratica erano state impugnate la
delibera n. 145/2014
dell’ANAC recante “
Parere dell’Autorità sull’applicazione
della L. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi
professionali” e la
delibera n. 144/2014 “
Obblighi di
pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle
pubbliche amministrazioni”.
Con le due citate delibere l’ANAC riteneva immediatamente
applicabili agli Ordini professionali le disposizioni della legge
6/11/2012 n. 190 (legge anticorruzione) e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (decreto attuativo) che obbliga Ordini e
Collegi professionali ad adeguarsi alle norme sulla trasparenza e
sulla prevenzione della corruzione.
Ma le due Sentenze del TAR hanno, anche, un’
altra valenza
che è quella di confermare, ove ce e fosse stato bisogno, che gli
Ordini professionali previsti nell’attuale ordinamento sono, senza
ombra di dubbio, “
Enti pubblici non economici” e in quanto
tali
sottoposti a tutti gli obblighi di legge.
Pertanto, tutti gli Ordini e Collegi, in riferimento a quanto
disposto dalla Delibera ANAC n. 145/2014, dovranno:
- nominare un Responsabile prevenzione corruzione (RPC);
- predisporre il Programma triennale per la prevenzione della
corruzione (PTPC) ed il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (PTTI);
- predisporre il Codice di comportamento dei dipendenti;
- strutturare e rendere visibile sul proprio sito la sezione
“Consiglio trasparente”;
- far si che il Presidente ed il VicePresidente si attengano ai
vincoli stabiliti dal decreto sulla inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi;
- rendere pubbliche le informazioni su redditi, curricula e
incarichi della sua dirigenza nonché lo stato patrimoniale degli
ordini e la loro gestione.
- rispettare la norma in tema di accesso civico;
Forte delle due sentenze del TAR, sembra che l’ANAC abbia inziato
una
verifica sul rispetto degli adempimenti anticorruzione da
parte dei Consigli nazionali e degli Ordini provincialie sembra
che i controlli siano relativi alla
nomina di un responsabile
della prevenzione della corruzione ed agli
oneri legati alla
trasparenza.
Per evitare di incorrere nelle
pesanti sanzioni
amministrative previste dall’articolo 19 del decreto-legge
20/6/2014 n. 90 e della relativa legge di conversione 11 agosto
2014, n. 114, che vanno
da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo
di 10.000 Euro i Consigli nazionali e gli Ordini provinciali
dovranno trovare la maniera per arrivare ad una soluzione che, pur
soddisfacendo le esigenze di trasparenza richieste dall’ANAC, possa
anche tenere conto delle esigenze dei singoli Ordini.
La situazione è, certamente, abbastanza complessa e di non smplice
soluzione perché mentre guardano i siti dei vari Consigli nazionali
si nota immediatamente come gli stessi abbiano dato corso alle
previsioni normativa nominando i referenti anticorruzione, lo
stesso non può dirsi per gli Ordini provinciali che hanno
difficoltà oggettive legate al fatto che l’Anac pretenderebbe la
nomina di un dirigente di prima fascia ad hoc anche negli Ordini
provinciali che, sia in termini di costi sia in termini
organizzativi, rischierebbe di creare non poche difficoltà alla
sopravvivenza degli Ordini stessi.
La questione, però, non sembra di immediata soluzione. In base a
quanto risulta a ItaliaOggi, infatti, per quanto riguarda la nomina
dei referenti anticorruzione a livello nazionale quasi tutti gli
ordini dovrebbero essere in regola. Gli stessi soggetti, però,
rischiano di andare incontro a delle difficoltà oggettive sul
territorio. L’Anac, infatti, pretenderebbe la nomina di un
dirigente di prima fascia ad hoc anche a livello locale.
Adempimento praticamente impossibile per tutti quegli ordini che
sul territorio non hanno una rappresentanza così capillare o che,
addirittura hanno sedi solo nei centri più popolosi. Un onere che
sia in termini di costi sia in termini organizzativi rischia di
creare non poche difficoltà ai soggetti interessati ma sul quale
saranno, comunque, chiamati a rendere conto.
A cura di
Arch. Paolo Oreto
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