In occasione del Convegno
”Servizi pubblici locali: scelta
dell’affidatario del servizio e degli appaltatori da parte
dell’affidatario” organizzato dall’Istituto Grandi
Infrastrutture (IGI) lo scorso 17 aprile a Roma, si è posta
particolare attenzione sul tema della riforma Lanzillotta dei
servizi pubblici locali (ddl 772).
In particolare, l’IGI ha fatto presente come il ddl 772 affronti
solamente il tema della gestione dei servizi senza dedicare alcuna
norma all’erogazione degli stessi. Per quanto riguarda la gestione
dei servizi, il ddl 772 sembra muoversi sulla scia dell’art. 113
del T.U. 167/2000, confermando che la gestione dei servizi può
avvenire con affidamento diretto, nel caso di società interamente
pubbliche, oppure con gara, perdendo l’occasione di ricondurre ad
unità il sistema.
L’aspetto sul quale l’IGI desidera, comunque, porre l’accento è
quello relativo all’art. 2. comma c), laddove consente
“eccezionalmente” l’affidamento diretto a società miste, con la
condizione che il socio privato sia scelto con procedure
competitive. Su questo punto l’IGI ritiene che la norma sia di
dubbia tenuta comunitaria, in quanto (nota della Commissione CEE n.
6151 del 14/11/2003: “nulla esclude che le offerte presentate dai
soggetti (costruttori) prescelti per diventare soci abbiano un
prezzo più elevato di quelle delle offerenti i quali non volendo
assumere tale qualità, non sono stati ammessi alla gara.” Viene
sottolineata, inoltre, l’incompatibilità tra la veste di socio e
quella di costruttore, non essendo la funzione di socio
confondibile con quella di esecutore. Il socio-costruttore dà vita
invece ad un contratto d’appalto con la società, generando un
evidente conflitto di interessi, perché se il costruttore
massimizza il profitto, il socio minimizza i propri dividendi.
In ogni caso, la società mista, in quanto scelta senza gara, o
fungendo per ciò da sostituto della P.A., è per sua natura un
soggetto committente, essendo, altrimenti, troppo facile aggirare
le norme comunitarie sulle gare; sicché non può eseguire
direttamente i lavori o peggio ancora affidarli “brevi manu”.
In conclusione, l’IGI ritiene che bisognerebbe:
- creare un sistema unico di affidamento dei pubblici servizi di
natura economica;
- predisporre l’elenco di tali servizi;
- coordinare il ddl con le disposizioni sul promotore contenute
nel D.Lgs. 163/2006;
- cassare la norma sull’affidamento diretto alle società miste,
nel caso di socio scelto mediante gara;
- stabilire che l’esecuzione dei lavori e la fornitura di beni e
servizi deve essere sempre preceduta da gara.
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