Il Ministro per le Politiche Europee
Emma Bonino con una
circolare datata 1 marzo 2007 recante “
Principi da applicare, da
parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di
selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di
servizi”, non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
interviene sull’argomento, a seguito dei rilievi avanzati dalla
Commissione europea ed allo scopo di prevenire l’apertura di
procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali
controversie giudiziarie davanti alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, indicando le regole comportamentali alle quali
dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui
all'oggetto, alla luce dei principi e delle norme del diritto
comunitario.
In particolare, l’art. 44, comma 1, della direttiva 2004/18/CEE,
dispone che: “L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai
criteri di cui agli artt. 53 e 55, tenuto conto dell’art. 24,
previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici non
esclusi in forza degli artt. 45 e 46, effettuato dalle
amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi
alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle
capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52
e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui
al paragrafo 3”.
Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la
distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di “selezione
dell’offerente”, e criteri di aggiudicazione e quindi di “selezione
dell’offerta” è rigorosa benché non sia escluso che l’accertamento
dell’idoneità degli offerenti e l’aggiudicazione dell’appalto
possano aver luogo simultaneamente, le due operazioni sono
disciplinate da norme diverse.
La circolare precisa anche che per l’accertamento dell’idoneità
degli offerenti le amministrazioni aggiudicatici devono utilizzare
i criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli
artt. da 47 a 52 della stessa direttiva. Lo scopo di questi
articoli non è quello di limitare la competenza degli Stati Membri
a fissare il livello di capacità economica, finanziaria e tecnica
richiesta dalla partecipazione alle varie gare d’appalto, bensì di
stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che
possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica
e tecnica dei fornitori.
Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere
utilizzati per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’art. 53
della direttiva 2004/18 stabilisce che le amministrazioni
aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo più basso o
l’offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l’aggiudicazione è
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono
essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed
esclusivamente all’oggetto dell’appalto. La scelta, in tal caso, è
limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti
ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non
quelli relativi alla capacità del prestatore.
Per l'aggiudicazione, poi, degli appalti di servizi, si è posto il
problema dell'utilizzo, ai fini della valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, di elementi attinenti
all'esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla
capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es.
curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi
analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in quanto
attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi
oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini
della selezione dei concorrenti.
L’offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno
una diretta connessione con l’oggetto dell'appalto e che servono a
misurare il valore, cio' che esclude che si possa fare riferimento
alle qualità soggettive dell’offerente.
Pertanto, se l’aggiudicazione avviene in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare
la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in
considerazione elementi come il metodo e l’organizzazione del
lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento
del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non è più
possibile valutare elementi attinenti alla capacità dell’offerente
ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede
di eseguire il servizio.
Ovviamente la circolare conclude invitando tutte le stazioni
appaltanti ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi
della circolare, con l’avvertenza che, in caso di inosservanza di
siffatti obblighi, si incorrerà nella responsabilità amministrativa
per danno all’erario, con consequenziali provvedimenti a carico dei
pubblici funzionari che vi hanno dato causa.
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