RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NELL’EDILIZIA

27/04/2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 5 marzo 2007 recante “Modalità di contribuzione nel settore dell’edilizia. Misura Dell’11,50 per cento della riduzione contributiva, prevista dall’articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2006.”. Il decreto in argomento conferma anche per l’anno 2006 la speciale riduzione contributiva dell'11,50%, applicabile su parte delle contribuzioni dovute all'Inps per gli operai nonché sui premi assicurativi Inail. Possono accedere al beneficio contributivo soltanto le aziende, comprese le cooperative di produzione e lavoro con codici Istat dal 45.11 al 45.45.2. Con l’occasione ricordiamo che fino al 31 dicembre 1996 la riduzione era del 9,50% e che con l’art. 2, comma 3, della legge 22 novembre 2002, n. 266, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, era stato stabilito la possibilità di sgravio per il settore edile sino all’anno 2006 ma subordinatamente all'emanazione, per ciascun anno, del decreto di conferma o rideterminazione dello sconto. Anche per il precedente anno 2005, la conferma dello sgravio era avvenuta con decreto ministeriale 1 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 che aveva confermato lo sgravio stesso sempre nella misura dell’11,50%. Per ultimo vale la pena ricordare che l’Inail ha emanato la circolare 9 marzo 2007 contenente istruzioni operative per l’applicazione della riduzione dei premi.

A cura di Paolo Oreto


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