Con i
Regolamenti delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e
2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 che modificano
le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE riguardo alle soglie di applicazione in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 25
novembre scorso, sono state modificate, a partire dall'1 gennaio
2016, le
soglie europee per gli appalti e, quindi, anche
gli
articoli 28 e 215 del D.Lgs. n. 163/2006.
In considerazione dei citati Regolamenti si ha la seguente
situazione:
- negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli
attuali 134.000 Euro a 135.000 Euro;
- negli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori
speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali) la soglia
passa dagli attuali 414.000 Euro a 418.000 Euro;
- negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali
207.000 Euro a 209.000 Euro;
- negli appalti pubblici di lavori anche nei settori speciali
(acqua, energia, trasporti e servizi postali) e nelle concessioni
la soglia passa dagli attuali 5.186.000 Euro a
5.225.000 Euro.
Richiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie
comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente
applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del
Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a
produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia
necessario un intervento formale di recepimento da parte
dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del
Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle
soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione
delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono
da ritenersi automaticamente modificate.
Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato
le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle
soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice
dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
- a) 135.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati
dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 209.000 euro,
- b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell'allegato IV al Codice dei contratti;
- b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono
ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
- c) 5.225.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
Nei citati Regolamenti della Comunità economica europea viene
precisato, all'articolo 2, che il regolamento stesso entra in
vigore il 1° gennaio 2016.
A cura di
Arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata