Tutto pronto per l'approvazione in Aula. L'VIII Commissione (Lavori
Pubblici, Comunicazione) del Senato ha approvato ieri (in meno di
un'ora) in terza lettura senza modifiche il testo del disegno di
legge delega relativo al recepimento delle direttive europee
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
In una seduta lampo cominciata alle ore 14.00 e terminata alle
15.00, l'VIII Commissione ha preferito ignorare gli oltre 100
emendamenti e ordini del giorno, approvando un testo che pur
contenendo numerose criticità, consentirà di rispettare i tempi
previsti dalla calendarizzazione in aula.
Singolare ciò che è accaduto durante la seduta di ieri, quando il
Presidente della Commissione
Altero Matteoli, nonostante
avesse evidenziato il giorno prima la necessità di acquisire alcuni
pareri (in particolare quello della Commissione Bilancio) senza i
quali la Commissione non era in condizione di procedere alla
votazione degli emendamenti e ordini del giorno, e malgrado il mal
di pancia di alcuni senatori, ha deciso di far approvare il testo
del provvedimento così come era trasmesso dalla Camera.
Il senatore
Andrea Cioffi (ingegnere, M5S) ha commentato
l'approvazione affermando che "
Il testo approvato al Senato
presentava alcuni caratteri di criticità ma nel complesso il
Movimento 5 Stelle aveva espresso un parere non ostativo. Alla
Camera il testo è peggiorato con l'apertura ai concessionari e la
scomparsa del regolamento dando all'ANAC un ruolo che va al di là
di una autorità e svuotando il MIT della sua funzione propria. La
maggioranza non ha voluto modificare il testo perché ha paura che
rimandandolo alla Camera peggiorerà ulteriormente. Vigileremo
affinché il Governo non inserisca nel decreto ulteriori elementi di
criticità".
Il provvedimento è calendarizzato per le sedute del 15/16/17
dicembre dell'Aula ed è, forse per questo che l'VIII Commissione ha
ritenuto opportuno approvarlo pur con una serie di ordini del
giorni che parlano abbastanza chiaramente.
In particolare è assolutamente espressivo l'ordine del giorno
G/1678-B/8/6 dei relatori stessi che, dopo le necessarie premesse,
impegna il Governo a valutare, nella predisposizione delle norme
previste dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge l'adozione
di misure in linea con quanto alle seguenti lettere da a) a m):
- a) le deroghe concesse alle urgenze di protezione civile
dovrebbero essere limitate solo a quelle determinate da calamità
naturali;
- b) l'uso della disciplina specifica per i contratti secretati
deve essere limitata a fattispecie riferibili alla difesa e alla
sicurezza nazionale;
- c) le previsioni da adottare al fine di conferire cogenza ai
principi introdotti che prevedono un sistema amministrativo,
regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per
la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da
parte delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, nonché
quelle che riguardano uno specifico regime sanzionatorio nei casi
di omessa o tardiva denuncia mediante la comminazione di sanzioni
amministrative da parte dell'ANAC, dovrebbero essere coerenti con
l'ordinamento vigente che non prevede un obbligo generalizzato di
denunciare i reati se non per taluni casi. Ciò al fine di evitare
che la norma di delega possa prefigurare l'introduzione di un
ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche
categorie di reati, a carico delle imprese appaltatrici;
- d) ai fini del contenimento dei costi, il principio che prevede
l'individuazione di nuovi soggetti preposti alla rilevazione dei
costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di
fornitura, dovrebbe essere attuato senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica;
- e) l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti
pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, che esclude in ogni caso l'applicazione
del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso
come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta,
deve intendersi anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici
di servizi ad alta intensità di manodopera, valutando la
percentuale del costo della manodopera almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto;
- f) si ritiene necessario precisare che la natura delle forme di
contabilità esecutiva deve essere "speciale" al fine di rispondere
ai criteri e alle definizioni che vedono affiancate alla
contabilità generale le contabilità speciali esecutive, che si
caratterizzano per avere scopi più limitati e settoriali perseguiti
mediante rilevazioni analitiche, relative ai singoli processi
produttivi e mirate all'esercizio di un efficace controllo del
processo produttivo e dunque dei costi;
- g) appare necessario fare riferimento, in sede di attuazione
della delega, al "responsabile del procedimento" anziché al
"responsabile dei lavori" considerato che la normativa vigente
provvede a definire la figura del RUP, che assume, tra l'altro, il
ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(articolo 10, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010) e ciò al fine di
garantire un effettivo coordinamento con le norme citate;
- h) nelle procedure di assegnazione degli incarichi di collaudo
a dipendenti pubblici in servizio deve essere fatto espresso
richiamo alle norme che prevedono le cause di incompatibilità per i
dipendenti pubblici che siano stati condannati per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- i) sempre nelle ipotesi di affidamento degli incarichi di
attività di collaudo al dipendente pubblico, andrebbe valutata, in
ragione del compenso professionale corrisposto, la messa in
aspettativa secondo le previsioni e i limiti di cui all'articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche prevedendo altresì che nel periodo di
aspettativa non siano applicate le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ovvero, ad esempio, le incompatibilità ad
assumere incarichi in commissioni di collaudo se gli stessi hanno
partecipato alle commissioni aggiudicatrici;
- j) riguardo al conferimento degli incarichi di collaudo ai
dipendenti pubblici posti in quiescenza, particolare attenzione
deve essere posta al fine di evitare il verificarsi di casi di
"revolving doors" da cui potrebbero derivare possibili
complicazioni laddove l'incarico di collaudo sia affidato all'ex
dipendente pubblico che abbia operato nel medesimo settore o nel
medesimo ente committente;
- k) in sede di attuazione della delega occorre eliminare
l'indicazione a precise tipologie di strumenti e metodi al fine di
non vincolare il principio della stessa in termini restrittivi
rispetto allo sviluppo tecnologico;
- l) nell'attuazione delle misure previste per la revisione e la
semplificazione della disciplina vigente per il sistema della
validazione dei progetti, che stabilisce la soglia di importo al di
sotto della quale la validazione a competenza del responsabile
unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare
conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo
dell'attività di validazione con quella di progettazione, la
destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo
posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti
pubblici relativamente alla programmazione della spesa per
investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di
bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei
lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei
tempi e dei costi, non sembra essere in linea con il principio
generale della delega finalizzato al contenimento della spesa
pubblica. Ciò, in quanto il compenso per tali attività è già insito
nella qualifica funzionale del dipendente, che altro non farebbe se
non adempiere i doveri connessi all'ufficio ricoperto, mentre
laddove si volesse lasciare un meccanismo di premialità aggiuntiva,
si renderebbe necessaria la tipizzazione del corrispettivo in
relazione al valore dell'appalto;
- m) i principi introdotti sulla disciplina del procedimento per
la decadenza e la sospensione delle attestazioni devono essere
contemperati con le norme, vigenti con particolare attenzione a
quelle che regolano il mercato e la concorrenza, al fine di evitare
ogni possibile sperequazione tra soggetti con pari diritti e
requisiti per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui
alla norma di delega del presente disegno di legge, nonché al fine
di evitare che nella difesa dei diversi interessi conseguenti
all'instaurarsi delle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 gli stessi siano posti in concorrenza tra loro con la
prevalenza di alcuni su altri meritevoli della medesima
tutela.
Dunque, il provvedimento, nonostante le parecchie criticità, è
stato approvato unicamente per problemi di natura temporale e
affinché vada in aula entro la prossima settimana, dando al
Governo, con un ordine del giorno, indicazioni che lasciano il
tempo che trovano. Tutto ciò a distanza di oltre 19 mesi
dall'entrata in vigore delle direttive europee.
La matassa si continua ad aggrovigliare sempre di più e non appena
il provvedimento sarà approvato in Aula e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, il Governo dovrà fare i conti non soltanto con gli oltre
70 princìpi e criteri direttivi generali (obbligatori) contenuti
nel disegno d legge delega ma, anche con le 14 (dalla lettera a)
alla lettera m)) indicazioni contenute nell'ordine del giorno
G/1678-B/8/6 dei relatori ed approvato dalla Commissione.
A cura di
arch. Paolo Oreto
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