Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il
contribuente. Queste le novità che riscrivono il contenzioso in
chiave più snella e razionale: mediazione tributaria estesa a tutti
i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei
confronti dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o
di altri enti; sì alla chance di poter conciliare anche in secondo
grado; restrizione delle possibilità di compensazione delle spese
di giudizio; più spazio allo strumento della tutela cautelare;
esecutività sprint delle sentenze; largo al giudizio di
ottemperanza; innalzamento del valore delle liti per le quali il
contribuente può difendersi personalmente in giudizio e ampliamento
dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica. Con la
circolare n. 38/E, l'Agenzia
delle Entrate commenta le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di
riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i
giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Di seguito, in
dettaglio, le novità di maggior rilievo.
Spazio alla conciliazione - La conciliazione
giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a
reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
Mediazione senza confini - L'istituto del
reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le
controversie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti
locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti
all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per
liti - di valore indeterminabile - in materia catastale.
Rafforzamento della tutela cautelare - La
disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare
tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla
giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al
contribuente - A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano
immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi
sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze
di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti,
pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere
subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.
Largo al giudizio di ottemperanza - Viene previsto
che il giudizio di ottemperanza è l'unico strumento per
l'esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza
che possa farsi ricorso all'ordinaria procedura esecutiva.
Maggiori chance di autodifesa per il contribuente in
giudizio - Il valore delle liti in cui i contribuenti
possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un
difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a
3mila euro.
L'assistenza tecnica più a misura di Caf - La
categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica viene
ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in
relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in
essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.
A cura di
Ufficio Stampa Agenzia delle
Entrate
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