Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 49 del 27 novembre 2015, è stata pubblicata la
Legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 recante “
Norme in
materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità
ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”, in vigore da
llo stesso giorno della pubblicazione e, quindi, dl 27 novembre
scorso.
Con la nuova legge vengono fissati nuovi limiti per impianti di
produzione di energia elettrica da fonte eolica di
potenza
superiore a 20 Kw, cioè quelli medi e grandi.
Restano
esclusi gli impianti domestici, inferiori a 20 kw.
All’articolo 1 della legge regionale viene precisato che,
entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con
decreto del Presidente della Regione verranno stabiliti i criteri e
sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza
superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del decreto ministeriale
10 settembre 2010, con particolare riferimento alle:
- aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in
quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui
al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio
idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico
adottati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ai sensi dell’articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere
a), b) e c) dell’articolo 134 del decreto legislativo del 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS),
‘Important Bird Areas’ (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi
lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve
naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9
agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di
protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1
settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni,
geositi;
- aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la
valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio
paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola
della regione;
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo
archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di
nidificazione e transito d’avifauna migratoria o protetta.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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