Ponteggi: dal Ministero del Lavoro indicazioni sulla formazione del Preposto

08/01/2016

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali e dei ponteggi sono opere per le quali è obbligatoria la presenza di un soggetto preposto alla sorveglianza che sia gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività. Tale soggetto può essere anche il datore di lavoro, purché abbia seguito i necessari corsi di formazione.

Questo, in sintesi, uno dei contenuti dell'Interpello Ministero del Lavoro 29 dicembre 2015, n. 16 recante "Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)" con il quale il Ministero ha risposto presentato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai suoi compiti e requisiti di formazione.

Entrando nel dettaglio, il Ministero ha ricordato che la figura del preposto (art. 2, comma 1, lett e) del DLgs n. 81/2008) non è obbligatoria in azienda ma ricade tra le possibilità del datore di lavoro di nominare un soggetto che, in base alle sue adeguate competenze professionale, può essere dotato di un potere gerarchico e funzionale per cui può sovraintendere quelle attività per le quali in datore di lavoro non può controllare personalmente.

In base all'art. 19 del TUSL, i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, devono:

  • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del TUSL.


Ciò premesso, mentre la necessità di individuare uno o più preposti è strettamente legata al'organizzazione aziendale, esistono casi particolari per cui è necessario che i lavori siano effettuati sotto la stretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività (tale soggetto può anche essere il datore di lavoro, purché provvisto dei requisiti di formazione previsti dalla normativa). Tra i casi particolari, il Ministero del Lavoro cita:

  • il montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
  • i lavori di demolizione;
  • il montaggio e smontaggio dei ponteggi;
  • la costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili.


Il preposto addetto alla sorveglianza nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento previsti dall'allegato XXI del TUSL (Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota), anche al corso di formazione previsto all'art. 37, comma 7 del TUSL (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     

 

 



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