La Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del
Lavoro, con una nota indirizzata alle Direzioni regionali e
provinciali del Lavoro avente come oggetto “
provvedimenti di
sospensione dei lavori nel cantiere edile - regolarizzazione
delle violazioni - provvedimenti di revoca - chiarimenti”,
interviene sul problema legato alla sospensione dei lavori per quei
cantieri in cui, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 36
bis del Decreto legge n. 223/2006 convertito dalla Legge n.
248/2006.
In particolare la Direzione generale, con la nota sopra richiamata,
precisa che emergono rilievi di criticità in ordine alla revoca del
provvedimento di sospensione in quanto la circolare n. 29/2006
stabilisce che “per la regolarizzazione dei lavoratori in nero,
oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, (è
necessario) il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed
il versamento dei relativi contributi previdenziali ed
assicurativi”
I provvedimenti sanzionatori, spesso adottati, che prevedono il
pagamento di rilevanti importi pecuniari, conseguenti alla
maxisanzione per il lavoro nero, mettendo in notevole difficoltà le
imprese che non sono in grado di versare con immediatezza, hanno
precluso, pur in presenza di una regolarizzazione dei lavoratori,
la revoca della sospensione.
D’altra parte, con il cantiere sospeso non è possibile per
l’impresa proseguire i lavori e, quindi, non è possibile procedere
all’emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati
di pagamento che diventano necessari all’impresa per provvedere a
pagare le sanzioni generando una situazione di difficoltà operativa
che pregiudica la gestione dell’appalto.
La nota della Direzione generale del Ministero continua precisando
che “pur ritenendo che il ripristino delle regolari condizioni di
lavoro richieda la reintegrazione dell’ordine giuridico violato
anche attraverso il pagamento delle relative sanzioni
amministrative, non si può non tenere conto delle diverse
situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini
della adozione del provvedimento di revoca” ed aggiunge che per le
imprese che hanno avuto la
sospensione dei lavori nei
cantieri e che hanno proceduto alla
regolarizzazione dei
lavori in nero, in tutti quei casi in l’immediato pagamento
degli importi sanzionatori appare eccessivamente gravoso, è
possibile procedere alla
revoca del provvedimento di
sospensione del cantiere stesso.
La nota conclude precisando che le Direzioni regionali e
provinciali, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione,
dovranno verificare che l’impresa abbia effettuato tutti gli
adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela
prevenzionistico-sanitaria per i lavoratori irregolari; per quanto
concerne, poi, la valutazione sulla opportunità di non condizionare
la revoca del provvedimeto di sospensione all’immediato pagamento
delle sanzioni amministrative, la stessa deve fondarsi
sull’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle
possibilità economico-finanziarie dell’impresa, desunte dalle sue
condizioni economiche complessive, dall’entità del valore
dell’appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato
complessivo aziendale.
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