L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4 del 9 gennaio
2006, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Iva
sui canoni di locazione immobiliare percepiti in dipendenza di un
contratto a termine (8 anni), stipulato con una Cooperativa a
proprietà indivisa, costruttrice dell'immobile stesso precisando
che detta cooperativa fruisce di "sovvenzione regionale", ai sensi
dell’articolo 8 della legge n. 179/19921, per il “recupero o nuova
costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori
dipendenti” e che il contratto di locazione prevede il diritto di
prelazione nella “cessione in proprietà” della medesima unità.
Deve osservarsi che, a causa della soggettività passiva (anche ai
fini IVA) del locatore (nel caso di una cooperativa edilizia non
risultano esservi dubbi), occorre verificare se la locazione
dell’immobile di civile abitazione risulti effettuata da un’impresa
che l’ha costruito per la vendita o per la locazione.
Nel primo caso, ai sensi del n. 127-ter), della Tabella "A" - parte
III – allegata al D.P.R. n. 633/72, i relativi canoni sono
assoggettati ad IVA con l’aliquota del 10%; mentre, nel secondo
caso, la prestazione configura un’operazione esente da IVA, ai
sensi dell'art. 10, c. 1°, n. 8), del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che
qualificandosi la cooperativa come impresa che ha costruito
l’immobile per la successiva vendita, è consentita
l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%, ai sensi
dell'art. 127-ter della tabella A, parte III, allegata al DPR
633/1972.
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