IVA SU LOCAZIONE IMMOBILI

23/01/2006

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4 del 9 gennaio 2006, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Iva sui canoni di locazione immobiliare percepiti in dipendenza di un contratto a termine (8 anni), stipulato con una Cooperativa a proprietà indivisa, costruttrice dell'immobile stesso precisando che detta cooperativa fruisce di "sovvenzione regionale", ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 179/19921, per il “recupero o nuova costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti” e che il contratto di locazione prevede il diritto di prelazione nella “cessione in proprietà” della medesima unità.
Deve osservarsi che, a causa della soggettività passiva (anche ai fini IVA) del locatore (nel caso di una cooperativa edilizia non risultano esservi dubbi), occorre verificare se la locazione dell’immobile di civile abitazione risulti effettuata da un’impresa che l’ha costruito per la vendita o per la locazione.
Nel primo caso, ai sensi del n. 127-ter), della Tabella "A" - parte III – allegata al D.P.R. n. 633/72, i relativi canoni sono assoggettati ad IVA con l’aliquota del 10%; mentre, nel secondo caso, la prestazione configura un’operazione esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, c. 1°, n. 8), del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che qualificandosi la cooperativa come impresa che ha costruito l’immobile per la successiva vendita, è consentita l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%, ai sensi dell'art. 127-ter della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.

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