Con sentenza del Consiglio di Stato 11 aprile 2007, n. 1653, è
stato affermato che in gaso di gara telematica, la firma digitale
della sola capogruppo e non di tutte le imprese componenti il
gruppo temporaneo, comporta l’esclusione dalla gara stessa: firma
digitale per tutti, pena l’esclusione.
Secondo quanto stabilito dai giudici, infatti, secondo il D.P.R. n.
101/2002, la firma digitale “costituisce soltanto modalità diversa
rispetto alla sottoscrizione tradizionale per iscritto e, quindi,
non va ad alterare la struttura dei documenti generati in via
telematica oppure la funzione propria del procedimento cui
accedono”.
Per quanto concerne, poi, il codice PIN e l’ACCOUNT assegnato alla
casella di posta elettronica del concorrente, “sono necessari sul
versante della procedura telematica, per interagire con il sistema
allo scopo della riferibilità al soggetto singolo abilitato, oppure
delegato in nome e per conto del Rti, a compiere tutte le
operazioni di gara, compresa la presentazione delle offerte”.
Cosa ben diversa, invece, è la firma digitale, abilitata attraverso
un’apposita smart card, che è una “operazione con cui si
attribuisce validità e genuina provenienza alla manifestazione di
volontà espressa da parte del soggetto tenuto ad assumere l’impegno
o il vincolo, reso in forma telematica”.
Nel caso in esame erano proprio gli atti della gara a stabilire che
in caso di associazione temporanea d’impresa l’offerta economica
avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti gli operatori
costituenti il gruppo e, quindi, la firma digitale della sola
capogruppo portava automaticamente all’esclusione dalla gara
stessa, rendendo questo un elemento non rimediabile in quanto “la
firma congiunta integra un adempimento sostanziale, e non il
completamento di un documento solo formalmente carente, ad una
precisa prescrizione di gara rivolta a tutte le imprese raggruppate
inadempienti e non solo alla mandataria e si riferisce ad una
regola partecipativa la cui inosservanza risulta espressamente
sanzionata, nella lettera di invito, con l’esclusione”.
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