Si è concluso nel tardo
pomeriggio di oggi il Consiglio dei Ministri n. 102 con il quale è
stato approvato, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Giuliano
Poletti, un disegno di
legge contenente misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato.
Il disegno di legge, che prevede misure di sostegno in favore
del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione
flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al
tempo e al luogo di svolgimento, è suddiviso in due parti:
- Disposizioni in materia di lavoro
autonomo
- Disposizioni in materia di lavoro agile
Disposizioni in materia di lavoro
autonomo
La prima parte ha l’obiettivo di costruire per i lavoratori,
prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un
sistema di diritti e di welfare capace di sostenere il
loro presente e di tutelare il loro futuro. Entrando nel
dettaglio, le principali misure riguardano:
- la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella
deducibilità:
- nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento,
ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate
all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato
del lavoro;
- nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a
convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in
misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la
garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro
autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo
di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso
tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali
forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per
il lavoratore autonomo.
- la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli
imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere
sui fondi strutturali europei;
- il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità
di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data
del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla
effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della
durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano
usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per
congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo
di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
- la previsione della sospensione, senza diritto al
corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che
prestano la loro attività in via continuativa per il committente in
caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non
superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione
del versamento dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio
fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di
gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa
per oltre 60 giorni.
- la previsione di una specifica misura di tutela contro
la malattia in base alla quale, i periodi di malattia
certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie
oncologiche, sono equiparati alla degenza
ospedaliera.
Disposizioni in materia di lavoro agile
La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia
di lavoro agile, che consiste, non in
una nuova tipologia contrattuale, ma in una
modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro
subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a
regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando
così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro
subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali
aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
È previsto che:
- il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in
modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai
lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente
all’interno dell’azienda;
- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed
efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando
l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro
agile;
- il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in
materia di salute e sicurezza.
A cura di Redazione
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