Entro il 18 aprile 2016 dovrà essere adottato
il decreto legislativo che riformerà il mondo degli appalti in
Italia recependo le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
come previsto dalla Legge 28
gennaio 2016, n. 11 recante "Deleghe al Governo per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
(Gazzetta Ufficiale 29/01/2016, n. 23).
Come previsto dalla legge delega, sono stati individuati due
step:
- il 18 aprile 2016 per la pubblicazione del decreto legislativo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE
- il 31 luglio 2016 per la pubblicazione di un altro decreto
legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
Ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18
aprile 2016 un unico decreto legislativo che rispetti i principi ed
i criteri direttivi generali previsti nella legge delega.
Il decreto di recepimento delle direttive, oltre ad abrogare il
DLgs n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010, prevedrà l'emanazione delle
linee guida di carattere generale proposte
dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Nelle more della pubblicazione del decreto di riordino, la legge
delega ha previsto che dal 13 febbraio 2015 (data di entrata in
vigore della legge) è vietata negli appalti
pubblici di lavori, affidati a contraente generale (articolo 176
del codice), l'attribuzione di compiti di responsabile o di
direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il
divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla
data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già
espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora
proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto
aggiudicatario.
Di seguito i paletti più interessanti che il Governo dovrà
tenere in considerazione per la predisposizione del nuovo
Codice:
- divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive;
- previsione di disposizioni concernenti le
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
da applicare in occasione di emergenze di
protezione civile, con conseguente espresso divieto di
affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto
a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a
particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
- previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri
di sostenibilità energetica e ambientale;
- revisione della disciplina in materia di pubblicità degli
avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di
pubblicità di tipo informatico;
- revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli
accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure
utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e
dalle centrali di committenza;
- introduzione di misure volte a contenere il ricorso a
variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in
modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali;
- utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, per l'aggiudicazione
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
- creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di
appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo,
tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti
attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza
di ipotesi di conflitti d'interesse;
- revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di
collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il
divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di
lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di
appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei
corrispettivi;
- valorizzazione della fase progettuale negli appalti
pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la
qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo
strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di
modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le
infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso
all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del
contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto
o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e
prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo;
esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola
progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento
all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti
i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di
aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
- revisione e semplificazione della disciplina vigente
per il sistema della validazione dei progetti;
- razionalizzazione ed estensione delle forme di
partenariato pubblico privato;
- revisione della disciplina vigente in materia di
avvalimento;
- miglioramento delle condizioni di accesso al mercato
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con
riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri
servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e
medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le
micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova
costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione
artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata
suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la
dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei
lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano
adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di
partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché
introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari
che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e
nell'esecuzione dei contratti;
- valorizzazione delle esigenze sociali e di
sostenibilità ambientale;
- avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento
delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi
prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema
delle concessioni autostradali, con particolare riferimento
all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di
proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti
di concessione;
- introduzione di forme di dibattito pubblico delle
comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di
grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza
sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o
sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line
dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le
osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano
nella valutazione in sede di predisposizione del progetto
definitivo.
A cura di Redazione
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