02/02/2016
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016.
Il comma 74, art. 1 della Legge n. 208/2015 ha, infatti, confermato anche per il 2016 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori edilizi per i quali si fruisce del “bonus ristrutturazioni”. Ricordiamo che il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di quei beni, da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare, e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo.
Per poter fruire del bonus mobili è, quindi, necessario aver effettuato i seguenti interventi:
Se l’intervento riguarda le parti condominiali, ciascun condomino ha diritto alla detrazione, per la propria quota, solo per i beni destinati ad arredare quei locali; il bonus non spetta per gli eventuali beni acquistati per arredare la propria casa. La data di inizio lavori deve precedere quella di acquisto dei beni, ma non necessariamente le spese di ristrutturazione vanno sostenute prima di quelle per l’arredo. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o, se obbligatoria, dalla comunicazione preventiva all’Asl; per gli interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abilitativi, basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il comma 75 della Stabilità 2016 ha, inoltre, istituito un ulteriore “bonus mobili”, riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Il nuovo “bonus mobili” non è cumulabile con l’ordinario “bonus arredi”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it