L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con deliberazione n. 118 del 17 aprile scorso,
a seguito di una istanza di parere per la soluzione delle
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Accadia relativa
all’affidamento incarichi di progettazione e connessi relativi a
lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro ha definito
l’importante principio secondo cui la liberalizzazione delle
tariffe comporta la non rilevanza della riduzione del 20 per cento
disposta dalla legge n. 155/1989 e l’Amministrazione deve procedere
alla verifica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 86-88
del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Autorità, nella deliberazione, ha ricordato che con
determinazione n. 4/2007 sono state dettate le indicazioni
sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
della legge 4 agosto 2006, n. 248 ed è stato chiarito che con
l’abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l’intero
importo della prestazione (onorario più le spese).
Sempre nella citata determinazione n. 4/2007, l’Autorità ha
precisato che per quanto attiene alle problematiche connesse alla
liberalizzazione delle tariffe e segnatamente, agli elevati ribassi
ed alla valutazione delle offerte anomale, Si deve premettere che
le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di ingegneria ed
architettura sia con il criterio del prezzo più basso che con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se tale
ultimo criterio appare più indicato in relazione alla specificità
ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura
richiede spesso la valutazione aspetti qualitativi ed
innovativi.
Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, che ad oggi
è pienamente utilizzabile stante la abolizione dei minimi
tariffari, si rammenta che, per gli appalti di importo inferiore
alla soglia comunitaria, è possibile, ai sensi dell’articolo 124,
comma 8, del Codice, procedere all’esclusione automatica delle
offerte anomale individuate secondo il criterio previsto
nell’articolo 86, comma 1, del Codice. Per gli affidamenti di
importo superiore alla soglia comunitaria si deve invece sempre
applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale
prevista dagli articoli 86-88, del Codice.
In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si applica per i contratti di qualsiasi importo,
l’articolo 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle
offerte. Sempre in relazione a tale criterio di aggiudicazione, al
fine di evitare le problematiche rilevate in fase di scelta
dell’esecutore della prestazione professionale, si suggerisce alle
stazioni appaltanti di utilizzare i fattori ponderali indicati dal
comma 3, dell’art. 64, del DPR 554/99, anche per gli appalti
soprasoglia, ove possibile.
E’ possibile, quindi, concludere precisando quanto segue:
- se si utilizza il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, occorre procedere sempre con la procedura di
valutazione dell’anomalia delle offerte, qualsiasi sia l’importo
della gara;
- se si utilizza, invece, il criterio del massimo ribasso, nel
caso di gare sotto soglia comunitaria è possibile fare a meno di
applicare la procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta in
quanto se il bando prevede espressamente l’esclusione automatica,
così come precisato in una sentenza del Consiglio di Stato
(sentenza 24 giugno 2006, n. 40450), anche se in verità la stessa
si riferisce non al D.Lgs. n. 163/2006 ma al D.Lgs. n. 358/1992.
Nel caso di procedura negoziata è la stazione appaltante a
scegliere le imprese con le quali negoziare e, per altro, eventuali
anomalie possono e devono essere prese in considerazione nel corso
della negoziazione.
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