Prima Casa e Legge di Stabilità 2016: le novità in una guida del Notariato

10/02/2016

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune interessanti novità in tema di accesso alle agevolazioni relativi ai trasferimenti della prima casa.

Tali novità sono state riassunte in un interessante studio del Consiglio Nazionale del Notariato approvato dall'Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016, dal titolo Novità in tema di condizioni per gli acquisti della "prima casa di abitazione" nella Legge di Stabilità 2016, che analizza nel dettaglio quanto disposto dall'art. 1, comma 55 della Legge n. 208/2015 che modifica l'art. 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aggiungendo alla fine il seguente comma:

"4-bis. L'aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".

Come specificato dal Notariato, tale modifica va ad incidere sulla disciplina dei trasferimenti della "prima casa" di abitazione sotto il profilo temporale, al fine di adeguarla alle attuali esigenze e difficoltà della contrattazione immobiliare.

Con la modifica introdotta dalla legge di Stabilità, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, è possibile usufruire delle c.d. agevolazioni prima casa anche nel caso in cui l'acquirente sia in possesso di un'altra abitazione ma purché questa venga alienata entro l'anno successivo all'acquisto.

Lo studio del Notariato è strutturato nel seguente modo:

1.La novità normativa;

2.La condizione dell'alienazione entro l'anno;

3.L'applicabilità delle disposizioni di cui alla nota II-bis;

3.1I requisiti oggettivi dell'abitazione;

3.2Le condizioni di cui al comma 1;

3.3 Le pertinenze;

3.4La decadenza;

4.L'acquisto dall'impresa costruttrice (o ristrutturatrice);

5.Il credito di imposta per l'acquisto della "prima casa";

6.L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti bancari a medio/lungo termine;

7.Gli acquisti per successione e donazione della "prima casa";

8.Conclusioni.

Per quanto concerne la condizione dell’alienazione entro l’anno per l’applicazione dell’aliquota del 2%, il Notariato specifica che il precedente immobile acquistato con le agevolazioni deve essere alienato entro un anno dal nuovo acquisto. Se ciò non dovesse verificarsi, l'agevolazione decade con la conseguenza che si debba pagare l'imposta nella misura ordinaria (9%) con l'applicazione degli interessi di mora e della sanzione amministrativa pari al 30%. Qualora, entro il decorso dell’anno, l’acquirente non intenda più procedere all’alienazione dell’immobile preposseduto, resta il dubbio sull’ammissibilità della presentazione di un’istanza all’ufficio per chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione dell’acquisto, evitando l’applicazione delle sanzioni, così come è stato consentito dall’Agenzia delle entrate per le ipotesi di mancato trasferimento della residenza nei diciotto mesi e di mancato riacquisto entro l’anno a seguito dell’alienazione infranquinquennale (purché l’istanza sia presentata pendenti tali termini).

Per poter usufruire dell'agevolazione restano ferme comunque le condizioni previste dalla normativa, per cui si tratti di trasferimenti di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali:

  • l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende;
  • nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare, salva l’ipotesi in cui si tratti dell’abitazione già acquistata con le agevolazioni "prima casa", che si intende alienare entro l’anno successivo.

In allegato lo studio del Notariato con tutte le novità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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