Con la pubblicazione della Direttiva
2012/27/UE del 25 ottobre 2012 (entrata in vigore il 4
dicembre 2012), si è imposto agli Stati membri di conseguire un
obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari
al 9% entro il 2016, mediante servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica.
Entrando nel dettaglio, la Direttiva ha imposto, entro
il 31 dicembre 2016, l’adozione di contatori
individuali per misurare il consumo di calore e di acqua calda per
ciascuna unità immobiliare facente parte di un condominio
o di un edificio polifunzionale servito da un impianto termico
centralizzato o da teleriscaldamento.
In Italia è stata pubblicata a febbraio 2013 la Norma
UNI 10200 recante "Impianti termici centralizzati di
climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria -
Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e
produzione di acqua calda sanitaria" che fornisce i criteri
per ripartire la spesa totale di riscaldamento e acqua calda
sanitaria e si applica agli edifici di tipo condominiale dotati di
impianti termici centralizzati.
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 4
luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014), la
norma UNI 10200 è divenuta cogente (con alcune modifiche che
avrebbero potuto creare problemi interpretativi, soprattutto per
l’applicazione della norma UNI EN 834 sui sistemi di
contabilizzazione indiretta).
L'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 102/2012
prevede il contenimento dei consumi energetici attraverso la
contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle
spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo
individuale. Vengono previsti i seguenti step:
- in caso di impianto di riscaldamento, raffreddamento o di
fornitura di acqua calda centralizzato, è obbligatoria
entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle
imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di
calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla
rete o del punto di fornitura;
- nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete
di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria
l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle
imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per
misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di
acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e
proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L'efficienza in termini di costi può essere valutata con
riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato;
- nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi,
per la misura del riscaldamento si ricorre
all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di
calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno
delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici
polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli
edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere
non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in
considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi
per la misurazione del consumo di calore;
- quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse
al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e
delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di
radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se
prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere
suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia
termica utile e ai costi generali per la manutenzione
dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI
10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per
la prima stagione termica successiva all'installazione dei
dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli
millesimi di proprietà.
La Norma UNI 10200 stabilisce i principi per
una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione
invernale ed acqua calda sanitaria, in edifici di tipo
condominiale, sia che essi siano provvisti o meno di dispositivi
per la contabilizzazione dell’energia termica. Per la
contabilizzazione del calore vengono distinti i consumi volontari
di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli
altri consumi, al fine di incentivare la razionalizzazione dei
consumi e la riduzione degli sprechi, salvaguardando comunque la
qualità della vita.
La metodologia di calcolo della spesa totale per
climatizzazione invernale e acqua calda
sanitaria si basa sulla somma delle seguenti voci:
- spesa totale per il consumo di energia termica utile delle
unità immobiliari;
- spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali
ad uso collettivo;
- spesa totale per il consumo di energia termica installata.
La spesa per potenza termica installata a sua volta è formata da
tre componenti:
- il costo relativo alle dispersioni della rete di distribuzione
(consumo involontario);
- il costo per conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto
termico centralizzato;
- il costo per la gestione del servizio di contabilizzazione
dell’energia termica utile.
La cosiddetta "quota variabile" è rappresentata
dalla spesa totale per il consumo di energia termica utile delle
unità immobiliari e dei locali ad un uso collettivo, mentre la
quota fissa consiste nella spesa totale afferente la potenza
termica installata (dispersioni, conduzione, manutenzione, gestione
del servizio di contabilizzazione).
Secondo i criteri di ripartizione regolati dalla norma UNI
10200:
- la spesa totale per il consumo di energia termica utile delle
unità immobiliari è da ripartire in base ai consumi;
- la spesa totale per il consumo di energia termica utile per i
locali di uso collettivo in base ai millesimi di proprietà delle
singole unità immobiliari;
- la spesa totale per potenza termica installata in base ai
cosiddetti millesimi per riscaldamento.
Secondo la nuova UNI, i millesimi di
riscaldamento, così come conosciuti nel mondo degli
amministratori, sono riconducibili ai millesimi di potenza termica
installata negli appartamenti ovvero ai millesimi di fabbisogno. I
millesimi di fabbisogno rappresentano
proprio una delle novità della norma.
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A cura di Redazione
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