L'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri n. 102 del
29 gennaio 2016, del disegno di
legge recante "Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato" ha monopolizzato l'attenzione delle ultime
settimane.
Dopo i commenti di Associazioni, Sindacati e Fondazioni (vai
all'approfondimento), è
arrivata l'analisi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che con
la Circolare 10 febbraio 2016, n.
670 recante "Ddl in materia di lavoro autonomo e
"lavoro agile" - aggiornamento sulle misure volte alla tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e sulle misure a favore della
flessibilità della prestazione di lavoro", è intervenuto
esaminando le principali misure del Jobs Act dei lavoratori
autonomi e anticipando di aver avviato le attività di
confronto con il Presidente della XI Commissione "Lavoro" del
Senato, Sen. Maurizio Sacconi, il quale si è
mostrato sensibile alle osservazioni avanzate dai professionisti
tecnici, proponendosi di coinvolgere il CNI nei lavori futuri.
Come riportato nella circolare, il disegno di legge è suddiviso
in due parti distinte:
- la prima detta disposizioni in materia di lavoro
autonomo, con l'obiettivo di costruire per tale categoria
di lavoratori un sistema di diritti e di welfare moderno e
sostenibile;
- la seconda introduce il concetto di "lavoro
agile", indicandosi con tale termine una modalità più
flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, per
ciò che attiene principalmente i luoghi e i tempi di lavoro,
finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del
lavoro e a conciliare più agevolmente i tempi dell'attività
lavorativa con quelli della vita privata.
Disposizioni in materia di lavoro
autonomo
Le principali disposizioni della prima parte del disegno di
legge riguardano:
- le agevolazioni fiscali relative alla
deducibilità:
- del 100% delle spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità,
finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo
nel mercato del lavoro;
- del 100% delle spese per la partecipazione a convegni,
congressi e corsi di aggiornamento professionale;
- in misura integrale, delle spese per gli oneri
sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle
prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme
assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la
stipula di tali polizze, incentivando, allo stesso tempo,
lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme
assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi del
lavoratore autonomo.
- la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli
imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere
sui fondi strutturali europei;
- il riconoscimento dell'indennità di maternità
spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre
mesi successivi;
- la previsione della sospensione, senza diritto
al corrispettivo, del rapporto di lavoro degli
autonomi che prestino la loro attività in via continuativa
per il committente, in caso di gravidanza, malattia e infortunio,
per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, nonché
la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei
premi assicurativi per l'intera durata della malattia e
dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, ove la gravità
dell'infermità sia tale da impedire lo svolgimento dell'attività
lavorativa per oltre 60 giorni;
- la previsione di una specifica misura di tutela contro
la malattia, in base alla quale i periodi di malattia
certificata come conseguenza a trattamenti terapeutici di malattie
oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Disposizioni in materia di "Lavoro Agile"
Per quanto concerne le diposizioni in materia di "lavoro agile",
la circolare del CNI specifica che questo consiste in una
prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita, in
parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno,
rimanendo pur sempre entro i limiti di durata massima dell'orario
di lavoro giornaliero e settimanale, come stabiliti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
Entrando nel dettaglio, è previsto che:
- il lavoratore che presti l'attività di lavoro subordinato in
modalità "agile", abbia diritto di ricevere un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato ai lavoratori che svolgano le medesime mansioni
esclusivamente all'interno dell'azienda;
- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed
efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando
l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro
"agile";
- il datore di lavoro garantisca, al lavoratore che svolga la
prestazione in modalità di lavoro agile, il rispetto delle norme in
materia di salute e sicurezza.
A cura di Redazione
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